LEGGE 3 novembre 2016, n. 214 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

Coming into Force25 Novembre 2016
Enactment Date03 Novembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/11/24/16G00227/ORIGINAL
Published date24 Novembre 2016
Official Gazette PublicationGU n.275 del 24-11-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

Art 4.

Modifiche all'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno...

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