LEGGE 13 febbraio 2006, n. 71 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004

Coming into Force09 Marzo 2006
Published date08 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/08/006G0082/ORIGINAL
Enactment Date13 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.56 del 08-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di Euro 29.730 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI,

SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, di seguito denominati le Parti";

CONSAPEVOLI dei vantaggi reciproci che derivano dal rafforzamento della cooperazione;

PRENDENDO ATTO che il traffico e l'uso illecito di droga rappresentano una minaccia, alla salute, alla sicurezza ed al benessere dei popoli, con un impatto negativo sulla vita politica, culturale, sociale ed economica della societa';

RICONOSCENDO la gravita' della situazione causata dalla vastita' della produzione e del traffico di droga a livello mondiale; la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 Marza 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, e la Convenzione sulla Lotta al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e...

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