LEGGE 19 luglio 2004, n. 198 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003

Coming into Force07 Agosto 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/08/06/004G0233/ORIGINAL
Published date06 Agosto 2004
Enactment Date19 Luglio 2004
Official Gazette PublicationGU n.183 del 06-08-2004
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

Art 2.

ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art 3.

ART. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo,

CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I DEFINIZIONI
Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

  1. "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

    - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;

    - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;

    - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;

    - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

  2. "Amministrazioni doganali" nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e in Ucraina il Servizio Doganale di Stato dell'Ucraina;

  3. "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

  4. "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

  5. "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;

  6. "persona" ogni persona fisica o giuridica;

  7. "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

  8. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;

  9. "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale che richiede l'assistenza;

  10. "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.

CAPITOLO II CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2
  1. Le Parti 'Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali.

  2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

  3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.

  4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione dei presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

CAPITOLO III CASI DI ASSISTENZA
Articolo 3
  1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

  1. se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;

  2. se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione...

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