ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DEL GIAPPONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COOPERAZIONE IN
MATERIA DOGANALE
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali e agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo;
CONSIDERANDO che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci e la corretta applicazione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto delle disposizioni legislative sulle merci che violano i diritti di proprieta' intellettuale;
RICONOSCENDO la necessita' della cooperazione internazionale nelle questioni relative all'applicazione della legislazione doganale;
CONVINTI che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace da una stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;
TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
TENUTO CONTO dell'Accordo tra la Comunita' europea e il Governo del Giappone sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale del 30 gennaio 2008;
TENUTO CONTO delle convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure speciali di controllo relativamente a determinate merci;
TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
TENUTO CONTO della Convenzione dell'UNESCO sulla Proibizione e Prevenzione dell'Importazione, Esportazione e Trasferimento illecito della Proprieta' del Patrimonio Culturale (Parigi, il 14 novembre 1970), nella misura in cui detti beni siano stati oggetto di infrazioni doganali;
TENUTO CONTO della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973) che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale;
TENUTO CONTO della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento - con Allegato - (Basilea, 22 marzo 1989), che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo si intende per:
1) "Amministrazione doganale": nella Repubblica italiana, l'Agenzia delle Dogane, che puo' avvalersi, per taluni adempimenti, del supporto tecnico della Guardia di Finanza e, in Giappone, il Ministero delle Finanze;
2) "legislazione doganale": l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti e relative all'importazione, esportazione e transito delle merci, e al vincolo delle stesse ad altri regimi doganali, nonche' ai divieti, restrizioni e controlli rientranti nell'ambito di competenza dell'Amministrazione doganale;
3) "territorio doganale": il territorio del Paese di ciascuna Parte contraente in cui si applica la rispettiva legislazione doganale;
4) "infrazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
5) "informazioni": dati, documenti, rapporti o loro copie autenticate, nonche' altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico;
"funzionario": ogni funzionario dell'Amministrazione doganale;
"persona": ogni persona fisica o giuridica;
"dati personali": ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
"Amministrazione richiedente": l'Amministrazione doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
"Amministrazione adita": l'Amministrazione doganale che riceve una richiesta di assistenza;
"catena logistica del commercio internazionale": tutte le procedure connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale;
"precursori": le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altra sostanza definita nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;
"stupefacenti e sostanze psicotrope": i materiali o i prodotti che contengono i materiali definiti nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altro materiale o prodotto contenente i materiali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;
"consegna controllata": la tecnica atta a consentire che partite illecite o sospettate di esserlo escano dal, attraversino o entrino nel territorio...