LEGGE 31 luglio 2005, n. 160 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004

Coming into Force14 Agosto 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/08/13/005G0190/ORIGINAL
Published date13 Agosto 2005
Enactment Date31 Luglio 2005
Official Gazette PublicationGU n.188 del 13-08-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.

  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo
Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti,

esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa, desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro

dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa,

sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonche' l'importanza di tutelare l'incolumita' fisica del personale e della popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive,

nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art 1

Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

A tal fine la Parte italiana assistera' gratuitamente la Parte russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo di spesa di 360 milioni di euro in 10 anni, per la realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi, nell'ambito dei campi di cui all'articolo 2. L'insieme di tali attivita' sara' in seguito denominato «Assistenza».

Art 2

L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verra' fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi:

smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;

riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;

bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;

creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

Art 3

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi competenti sono:

per la Parte Italiana - Ministero delle Attivita' Produttive della Repubblica italiana, il quale incarica la Societa' Gestione Impianti Nucleari «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attivita' amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo;

per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa.

Art 4
  1. Al fine di favorire la cooperazione e vigilare sulla realizzazione del presente Accordo viene costituito dagli organi competenti delle Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato e' costituito da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, uno dei quali assumera' la funzione di co-Presidente. I rappresentanti verranno nominati dai rispettivi organi competenti. Il Comitato e' convocato alternativamente in Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due volte l'anno con lo scopo di:

    garantire il necessario controllo sull'andamento complessivo della collaborazione;

    vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e proporre eventuali modifiche;

    individuare e approvare i singoli progetti che verranno realizzati nell'ambito del presente Accordo;

    dirimere le controversie che dovessero originarsi nell'applicazione del presente Accordo e, in caso di impossibilita' di raggiungere un accordo, investire della questione le due Parti;

    monitorare le attivita' operative dell'Unita' di Gestione Progettuale.

    Esperti di entrambe le Parti possono essere invitati, in qualita' di Consiglieri, per partecipare alle riunioni del Comitato. Le decisioni verranno adottate per consenso.

  2. Per lo svolgimento delle attivita' tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo, il Comitato costituira' una «Unita' di Gestione Progettuale» integrata.

    I costi di funzionamento dell'Unita' di Gestione Progettuale saranno coperti con i fondi stanziati dalla Parte Italiana di cui all'articolo 1 del presente Accordo.

    Il Comitato, di cui al primo comma del presente articolo, provvedera' con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unita' di Gestione Progettuale, precisare le competenze e le regole del suo funzionamento.

Art 5
  1. La realizzazione dei progetti, il cui elenco deve essere approvato dal Comitato, avverra' in base a specifici contratti, che verranno stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore Principale scelto di comune accordo in base a una gara, conformemente alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.

  2. I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati dalla Parte Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte Italiana, previa verifica ed emissione di apposita certificazione sottoscritta dal Committente e dall'Unita' di Gestione Progettuale, al Fornitore Principale.

  3. Per la realizzazione di singoli progetti, prevedenti l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, si procedera' tramite...

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