ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti,
esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa, desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro
dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa,
sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonche' l'importanza di tutelare l'incolumita' fisica del personale e della popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive,
nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art
1
Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
A tal fine la Parte italiana assistera' gratuitamente la Parte russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo di spesa di 360 milioni di euro in 10 anni, per la realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi, nell'ambito dei campi di cui all'articolo 2. L'insieme di tali attivita' sara' in seguito denominato «Assistenza».
Art
2
L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verra' fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi:
smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;
riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;
bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;
creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.
Art
3
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi competenti sono:
per la Parte Italiana - Ministero delle Attivita' Produttive della Repubblica italiana, il quale incarica la Societa' Gestione Impianti Nucleari «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attivita' amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo;
per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa.