LEGGE 15 gennaio 2003, n. 26 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001

Coming into Force22 Febbraio 2003
Published date21 Febbraio 2003
Enactment Date15 Gennaio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/02/21/003G0044/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.43 del 21-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 28
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

Art 2.

ART. 2.

  1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art 3.

ART. 3.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

ART. 4.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Agreement

Agreement establishing the International Organisation of Vine and Wine

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO

Preambolo

Con un'intesa in data 29 novembre 1924, i Governi della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna della Tunisia e dell'Ungheria hanno statuito di comune raccordo di creare un Ufficio internazionale del Vino.

Con una decisione del 4 settembre 1958 degli Stati membri pro-tempore, a questo ufficio e' stato attribuito il nome di Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino. Tale organizzazione intergovernativa comprende, alla data del 3 aprile 2001, quarantacinque Stati membri.

Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta del 5 dicembre 1997 svoltasi a Buenos Aires (Argentina), l'Assemblea generale dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino ha deciso di adottare, ove necessario, al nuovo contesto internazionale i mandati dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino, il personale di quest'ultimo, le sue risorse materiali e budgetarie, nonche', se del caso, le sue procedure e regole di funzionamento per far fronte alle sfide e garantire l'avvenire del settore vitivinicolo mondiale.

In applicazione dell'articolo 7 della suddetta intesa, il Governo della Repubblica francese a cui e' stata indirizzate una richiesta in al senso da trentasei Stati, ha convocato una Conferenza di Stati membri che si e' tenuta e Parigi il 14, 15, 22 giugno 2000 ed il 3 aprile 2001.

Di conseguenza gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, di seguito designati le Parti, hanno stabilito di comune accordo le seguenti disposizioni:

Articolo 1
  1. Le Parti decidono di creare l'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.) in sostituzione dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino istituito dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato. Essa e' sottoposta alle norme del presente Accordo.

  2. L'O.I.V. persegue i propri obiettivi ed esercita le competenze definite all'articolo 2 in quanto organismo intergovernativo di natura scientifica e tecnica, avente una riconosciuta competenza nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva passa e di altri prodotti della vigna.

Articolo 2
  1. Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti:

  1. indicare ai suoi membri misure che consentano di tenere conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori della trafila vitivinicola;

  2. assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative, in particolare quelle che perseguono attivita' normative;

  3. contribuire all'armonizzazione internazionale delle prassi e norme esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme internazionali, al fine di migliorare le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ed in considerazione degli interessi dei consumatori.

    Al fine di conseguire questi obiettivi l'O.I.V. esercita le seguenti competenze:

  4. promuovere ed orientare le ricerche e le sperimentazioni scientifiche e tecniche, al fine di soddisfare i bisogni manifestati dai suoi membri, valutarne i risultati facendo eventualmente ricorso ad esperti qualificati e garantirne, se del caso, la diffusione con mezzi adeguati:

  5. elaborare, formulare e seguirne l'applicazione in collegamento con i suoi membri, in particolare nei seguenti settori:

    (i) Le condizioni di produzione viticola;

    (ii) Le prassi enologiche;

    (iii) La definizione e/o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di marketing;

    (iv) I metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna;

  6. sottoporre ai suoi membri ogni proposta concernente:

    (i) la garanzia di autenticita' dei prodotti della vigna in particolare nei confronti dei consumatori, e soprattutto per quanto concerne le scritte riportate sull'etichettatura;

    (ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine, designate con nomi geografici o non, che sono loro abbinati, a condizione che non mettano a repentaglio gli accordi internazionali in materia di commercio e di proprieta' intellettuale;

    (iii) il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici di riconoscimento e di protezione delle specie vegetali vitivinicole;

  7. contribuire all'armonizzazione ed all'adattamento delle regolamentazioni di parte dei suoi membri, oppure, ove necessario, agevolarne la reciproca riconoscenza per quanto concerne le prassi che rientrano nella portata delle sue competenze;

  8. garantire la mediazione fra i paesi o le organizzazioni che ne fanno richiesta, gli eventuali costi di quest'ultima essendo a carico dei richiedenti;

  9. provvedere ad un monitoraggio che consenta di valutare l'andamento scientifico o tecnico suscettibile di avere effetti significativi e sostenibili sul settore vitivinicolo, e mantenere i membri informati al riguardo in tempo utile;

  10. partecipare alla protezione della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti:

    (i) mediante una vigilanza scientifica specializzata che consenta di valutare le caratteristiche proprie dei prodotti della vigna;

    (ii) promuovendo ed orientando le ricerche sulle specificita' nutrizionali e sanitarie appropriate;

    (iii) applicando, al di la' dei destinatari di cui all'articolo 2 paragrafo n, la diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche alle professioni mediche e sanitarie;

  11. favorire la cooperazione fra i membri mediante:

    (i) la collaborazione amministrativa;

    (ii) lo scambio d'informazioni specifiche;

    (iii) lo scambio di esperti;

    (iv) l'apporto di assistenza o di consulenza di esperti, in particolare per l'elaborazione di progetti congiunti e di altri studi comuni;

  12. tenere conto nelle sue attivita', delle specificita' di ciascuno dei suoi membri, quando si tratti di sistemi di produzione di prodotti della vigna e di metodi di elaborazione dei vini e di bevande liquorose di origine vitivinicola;

  13. contribuire allo sviluppo di reti di formazione inerenti al settore della vigna e dei prodotti della vigna;

  14. contribuire alla conoscenza, o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali che vi sono connessi;

  15. sponsorizzare le manifestazioni pubbliche o private il cui oggetto, non commerciale, rientra fra le sue competenze;

  16. mantenere, nell'ambito dei suoi lavori, e come opportuno, un dialogo utile con gli intervenienti del settore, e concludere con questi ultimi intese appropriate;

  17. raccogliere e trattare le informazioni maggiormente appropriate, garantirne la diffusione, e comunicarle:

    (i) ai suoi membri ed ai suoi osservatori;

    (ii) alle altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative;

    (iii) ai produttori, ai consumatori ed agli altri operatori della trafila vitivinicola;

    (iv) agli altri paesi interessati;

    (v) ai mass-media e in modo piu' ampio, al pubblico in generale.

    Al fine di facilitare questa funzione d'informazione e di comunicazione l'O.I.V. chiede ai suoi membri, ai potenziali beneficiari e, se del caso, alle organizzazioni internazionali, di fornirgli dati ed altri elementi di valutazione sulla base...

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