LEGGE 18 giugno 2015, n. 100 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012

Coming into Force10 Luglio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/09/15G00111/ORIGINAL
Published date09 Luglio 2015
Enactment Date18 Giugno 2015
Official Gazette PublicationGU n.157 del 09-07-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 giugno 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo
Allegato

Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo delle Isole Cayman, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorita' competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione di dette imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalita' previste all'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2 - Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3 - Imposte considerate
  1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

    1. in Italia:

      l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

      l'imposta sul reddito delle societa';

      l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

      l'imposta sul valore aggiunto;

      l'imposta sulle successioni;

      l'imposta sulle donazioni;

      le imposte sostitutive;

    2. nelle Isole Cayman, ogni imposta istituita dalle Isole Cayman di natura sostanzialmente analoga ad imposte esistenti in Italia a cui si applica il presente accordo.

  2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorita' competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4 - Definizioni
  1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

    1. il termine "Parte contraente" designa, come il contesto richiede, l'Italia o le Isole Cayman;

    2. il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;

    3. il termine "Isole Cayman" designa il territorio delle Isole Cayman e comprende il mare territoriale, le aree all'interno dei confini marittimi delle Isole Cayman e qualsiasi zona all'interno della quale, in conformita' con il diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti delle Isole Cayman per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini e le loro risorse naturali;

    4. il termine "autorita' competente" designa:

    5. nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

      ii) nel caso delle Isole Cayman, la "Tax Information Authority" o una persona o autorita' da questa designato;

    6. il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' o ogni altra associazione di persone;

    7. il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

    8. il termine "societa' quotata in Borsa" designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a...

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