LEGGE 20 febbraio 2006, n. 101 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004

Coming into Force18 Marzo 2006
Enactment Date20 Febbraio 2006
Published date17 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/17/006G0106/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.64 del 17-03-2006 - Suppl. Ordinario n. 64
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004.

Art 2.

ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art 3.

ART. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

ART. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerata l'importanza dell'esatta valutazione delle tasse o degli altri diritti doganale percepiti all'importazione o all'esportazione, nonche' del garantire la pecisa.

applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli;

Considerando che il traffico di sostanze psicotrope e di stupefacenti rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli elencati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI
Articolo 1

Ai Fini del presente Accordo si intende per:

  1. legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci;

    - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione delle merci;

    - alle misure di divieto, restrizione e controllo;

    - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

  2. "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e, l'Amministrazione doganale dell'Iran, per la Repubblica Islamica dell'Iran, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a);

  3. "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;

  4. "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

  5. "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

  6. "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, le tasse e i diritti stabiliti dai competenti organi dell'Unione europea;

  7. "persona" ogni persona fisica o giuridica;

  8. "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

  9. "sostanze psicotrope e stupefacenti", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;

  10. "informazioni", qualsiasi dato - elaborato, analizzato o meno - e i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, comprese le copie autenticate, conformi o elettroniche degli stessi.

  11. "consegna controllata", il metodo che prevede l'esportazione da, il passaggio attraverso o l'importazione nel territorio di uno o piu' Paesi, di merci spedite illegalmente o di cui si sospetta la spedizione illegale, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorita' di tali Paesi, allo scopo di individuare e scoprire le persone che commettono le infrazioni.

    CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2
  1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:

    1. assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;

    2. prevenire, accertare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.

  2. Ai sensi del presente Accordo, tutta l'assistenza di una delle Parti Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

  3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

  4. L'assistenza di cui al paragrafo 2 e' fornita per lo scambio di informazioni, concernenti, ma non limitate, alla classificazione, valore, origine delle merci ed altri dati essenziali ai fini dell'applicazione della legislazione doganale. Queste informazioni saranno fornite per essere utilizzate in tutti i procedimenti, sia civili, penali o amministrativi, che comportano l'applicazione di ammende, sanzioni, confische, debiti e garanzie comuni estinti nel territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, con il consenso della Parte Contraente adita.

  5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea.

    CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA
Articolo 3
  1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.

  2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto di un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale all'interno del proprio Stato.

Articolo 4
  1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali in vigore nel territorio di quella Parte Contraente e relative ad indagini riguardanti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT