LEGGE 10 gennaio 2004, n. 25 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002

Coming into Force04 Febbraio 2004
Enactment Date10 Gennaio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/03/004G0045/ORIGINAL
Published date03 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.27 del 03-02-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo come emendato.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base ad Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

    Senza limitare la generalita' di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

    1. beni mobili ed immobili, nonche' altri diritti "in rem", compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;

    2. titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni o ogni altro titolo di credito nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

    3. crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

    4. diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

    5. ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

    6. ogni incremento del valore dell'investimento originario.

    Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

  2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

  3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi.

  4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entita' avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno.

  5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri cosi' come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame.

  6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.

  7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

  8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita.

  9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2 - Promozione e Protezione degli Investimenti
  1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

  2. Con le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

  3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori.

  4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3 - Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita
  1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

  2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

  3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per Danni o Perdite
  1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i...

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