LEGGE 10 febbraio 2005, n. 23 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000

Coming into Force03 Marzo 2005
Enactment Date10 Febbraio 2005
Published date02 Marzo 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/03/02/005G0041/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.50 del 02-03-2005 - Suppl. Ordinario n. 26
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 dell'Accordo stesso.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accord

ACCORD

INTERNATIONAL

DE 2001

SUR LE CAFE'

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

Traduzione non ufficiale

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CAFFE'

I Governi Parte del presente Accordo

Riconoscendo l'eccezionale importanza del caffe' per le economie di molti paesi che dipendono in gran parte da questa merce per i loro proventi di esportazione e, di conseguenza. l'importanza di continuare i loro programmi di sviluppo sociale ed economico;

Riconoscendo l'importanza del settore caffeario, unica fonte di reddito per milioni di persone, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e tenendo conto del fatto che, in molti di questi paesi, la produzione avviene per mezzo di piccole aziende agricole a conduzione familiare;

Riconoscendo la necessita' d'incoraggiare la valorizzazione delle risorse produttive, nonche' di promuovere e di mantenere il lavoro ed il reddito nell'industria caffearia dei Paesi membri , ottenendovi salari equi, un livello di vita piu' elevato e migliori condizioni di lavoro;

Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel settore del commercio di caffe' favorira' la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffe' e contribuira' a migliorare le relazioni politiche ed economiche fra paesi esportatori e paesi importatori di caffe', nonche' ad accrescere il consumo di caffe';

Riconoscendo l'opportunita' di evitare squilibri fra la produzione ed il consumo, tali da dare luogo a forti fluttuazioni dei prezzi, pregiudizievoli sia per i produttori come pure per i consumatori;

In considerazione del rapporto esistente fra una stabile commercializzazione del caffe' e la stabilita' dei mercati di prodotti manufatti;

Prendendo nota dei vantaggi ottenuti grazie alla cooperazione internazionale suscitata dall'attuazione degli Accordi internazionali del 1962, 1968, 1976, 1983 e 1994 sul caffe',

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I OBIETTIVI
Articolo 1 - Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono:

(1) promuovere la cooperazione internazionale su questioni relative al caffe';

(2) fornire un'istanza per consultazioni intergovernative e negoziati , se del caso su questioni relative al caffe' e sulle modalita' per ottenere un equilibrio ragionevole fra l'offerta e la domanda mondiale su una base atta a garantire adeguate forniture di caffe', a prezzi equi, ai consumatori ed ai mercati del caffe' con prezzi remunerativi per i produttori e tali da determinare a lungo termine l'equilibrio fra produzione e consumo;

(3) costituire un'istanza per consultazioni su questioni relative al caffe' con il settore privato;

(4) agevolare l'espansione e la trasparenza del commercio di caffe' internazionale;

(5) fungere da centro per la raccolta, la divulgazione e la pubblicazione di informazioni economiche e tecniche, di statistiche e studi, nonche' di elementi di ricerca e sviluppo in su questioni relative al caffe', e promuovere queste attivita';

(6) incoraggiare i Membri a sviluppare un'economia sostenibile del caffe';

(7) promuovere, incoraggiare ed accrescere il consumo di caffe';

(8) analizzare e guidare la preparazione di progetti, nell'interesse dell'economia caffearia mondiale , per poi sottoporli agli organismi donatori o di finanziamento, come opportuno;

(9) Promuovere la qualita'; e

(10) Promuovere i programmi di formazione e d'informazione destinati a facilitare il trasferimento, verso i Membri, di tecnologie appropriate per il caffe'.

ARTICOLO II DEFINIZIONI
Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) Caffe' significa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde, o di caffe' torrefatto, ivi compreso il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido ed il caffe' solubile. Il Consiglio, al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, passa in rassegna i fattori di conversione per i tipi di caffe' enumerati ai capoversi (d), (e), (f) e (g) di seguito. Tre anni dopo, esso procede ad un esame analogo: Dopo ciascuno di questi esami, il Consiglio, con una maggioranza ripartita di due terzi dei voti, determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima dell'esame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare, i fattori di conversione sono quelli utilizzati nell'Accordo internazionale del 1994 sul Caffe' i quali sono enumerati all'Allegato I del presente Accordo. Fatte salve tali disposizioni, i termini in appresso avranno il seguente significato:

(a) «caffe' verde» significa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;

(b) ciliegia di caffe' essiccata significa il frutto essiccato della pianta del caffe', l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0.50 il peso netto delle ciliegie essiccate;

(c) caffe' pergamenato significa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente di caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0.80 il peso netto del caffe' pergamenato;

(d) caffe' torrefatto significa il caffe' verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffe' macinato;

(e) caffe' decaffeinato significa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dopo estrazione della caffeina;

(f) Caffe'...

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