LEGGE 27 maggio 1999, n. 197 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione del controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

Coming into Force26 Giugno 1999
Enactment Date27 Maggio 1999
Published date25 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/25/099G0278/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.147 del 25-06-1999 - Suppl. Ordinario n. 122
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione del controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio

del Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accordo

Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, Parti contraenti dell'Accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle

frontiere comuni

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, in appresso denominati "le Parti";

Visto l'Accordo fra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, in appresso denominato "l'Accordo di Schengen", nonche' la Convenzione di applicazione di tale Accordo firmata a Schengen il 19 giugno 1990. in appresso denominata "la Convenzione di Schengen", quali modificati dai Protocolli e dagli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, della Repubblica d'Austria e del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992, il 28 aprile 1995 e il 19 dicembre 1996;

Richiamando il Protocollo del 22 maggio 1954 relativo all'esenzione dei cittadini della Danimarca, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia dall'obbligo di essere in possesso di un passaporto o di un permesso di soggiorno durante il periodo di soggiorno in uno Stato nordico diverso dal proprio, e la Convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sulla soppressione del controllo dei passaporti alle frontiere nordiche comuni, firmata a Copenaghen il 12 luglio 1957, in appresso

denominata "Unione nordica dei passaporti"

Richiamando l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992, e considerando che le Parti di tale Accordo sono risolute, tra l'altro, a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle persone nell'intero Spazio economico europeo;

Considerando la dichiarazione dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea e degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio AELS (EFTA), adottata in occasione della riunione di Porto del 2 maggio 1992 e allegata all'Accordo SEE; secondo la quale, per favorire la libera circolazione delle persone, gli Stati membri della Comunita' europea o gli Stati AELS, collaborano, secondo le modalita' pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli del rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori;

Considerando che l'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, nonche' l'Unione nordica del passaporti, prevedono l'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni tra le Parti contraenti;

Considerando che il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, in quanto Stati membri dell'Unione europea, hanno firmato i Protocolli di adesione all'Accordo di Schengen e gli Accordi di adesione alla Convenzione di Schengen il 19 dicembre millenovecentonovantasei a Lussemburgo;

Considerando che per essere parte della Convenzione di Schengen o essere membro delle Comunita' europee; che fintantoche' la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia non sono membri delle Comunita' europee, non possono aderire alla Convenzione di Schengen;

Desiderosi di cooperare al fine di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni tra le Parti nei riguardi della circolazione delle persone e considerando che tale cooperazione comporta necessarie misure compensative; che al fine di conseguire tale obiettivo e' necessario concludere un accordo di cooperazione tra le Parti;

Considerando che il presente Accordo non si applica alle merci; che queste ultime rientrano nella sfera di applicazione SEE; che le misure tese ad adattare i controlli dei bagagli a mano vanno ricercate in margine al presente Accordo;

Considerando che l'estensione alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia di talune disposizioni della Comunita' europea o adottate nell'ambito dell'Unione europea che si sostituiscono a disposizioni della Convenzione di Schengen puo' implicare la necessita' di concludere accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea; che occorre prevedere, se del caso, misure transitorie;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, compresi l'Atto finale, i protocolli e le dichiarazioni comuni allegati alla convenzione di Schengen, le decisioni prese e le dichiarazioni fatte da o a nome del Comitato esecutivo in virtu' delle disposizioni della Convezione di Schengen, nonche' gli accordi Conclusi in relazione alla Convenzione di Schengen, si applicano tra tutte le Parti del presente Accordo, salvo che questo disponga diversamente. In allegato figura un inventario delle disposizioni in vigore alla data della firma del presente Accordo.

Articolo 2

l. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia partecipano a tutte le riunioni del Comitato esecutivo, dell'Autorita' di controllo comune, del Gruppo centrale e di tutti i gruppi di lavoro istituiti per preparare le decisioni o per altri lavori.

  1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia possono esprimere il loro parere e le loro preoccupazioni e presentare le loro proposte, ma non partecipano al voto.

  2. Gli Stati parte della Convenzione di Schengen procedono a scambi di vedute con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia su questioni discusse nelle sedi dell'Unione europea connesse con il presente Accordo:

Articolo 3
  1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia decidono in piena indipendenza di accettare:

    1. le decisioni adottate e le dichiarazioni fatte dal Comitato esecutivo o a nome dello stesso;

    2. le disposizioni del diritto comunitario in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che rendono inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134;

    3. le disposizioni adottate dagli stati membri dell'Unione europea in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che si sostituiscono alle disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma;

    4. le modifiche della Convenzione di Schengen ai sensi degli articoli 141 o 142, 2 comma;

    5. gli accordi che possono essere conclusi tra tutti gli Stati parte della Convenzione di Schengen e gli Stati terzi;

    che entrano in vigore dopo la firma del presente Accordo.

    Le constatazioni di cui al 1 comma, lettere b) e c), costituiscono delle decisioni del Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 132, 2 comma della Convenzione di Schengen. Esso determina tra le disposizioni di cui al 1 comma lettere b) e c), quelle che dovrebbero formare oggetto di accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea. Qualora non sia possibile conseguire fin dall'inizio l'obiettivo di un'entrata in vigore simultanea degli accordi e delle summenzionate disposizioni sostitutive, il comitato esecutivo adottera' le disposizioni transitorie eventualmente necessarie, nei limiti delle sue competenze.

  2. L'accettazione da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia delle disposizioni di cui al 1 comma crea diritti e obblighi tra le Parti. Il Comitato esecutivo constata tale accettazione, che riporta nel verbale della...

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