LEGGE 10 gennaio 2006, n. 17 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004

Coming into Force27 Gennaio 2006
Enactment Date10 Gennaio 2006
Published date26 Gennaio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/01/26/006G0022/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.21 del 26-01-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo di sede

ACCORDO DI SEDE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA

ALIMENTARE

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una

parte, e

L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (successivamente

denominata "l'Autorita'") dall'altra parte

CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.

173 del 23 gennaio 2002 che istituisce l'Autorita';

CONSIDERANDO che la decisione adottata a Bruxelles il 13 dicembre 2003 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo ha fissato la sede dell'Autorita' a Parma;

CONSIDERANDO che l'articolo 46 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.173/2002 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile all'Autorita', e che l'articolo 43 del detto regolamento precisa che al personale della Autorita' si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli del citato Protocollo nonche' ad altri aspetti;

CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia sara' disciplinato dal presente Accordo e dalie intese amministrative riguardanti la messa a disposizione degli edifici, locali e terreni, situati in Parma;

INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e eli funzionamento delle strutture della Autorita' in Italia,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - SEDE
  1. L'Italia mettera' a disposizione gli edifici, i locali e i terreni che saranno individuati, a seguito di successivi negoziati, in intese supplementari con le competenti Autorita' italiane.

  1. Per "sede" si intendono:

  1. gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Autorita' ed indicati come tali nell'allegato 1 al presente Accordo; le modifiche saranno comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici saranno messe a disposizione in caso di necessita';

  2. gli "edifici, locali e terreni" che la Autorita' utilizzera' temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Autorita' occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Autorita' provvedera' ad avvertire le autorita' competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'.

ARTICOLO 2 - PERSONALITA' GIURIDICA
  1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica dell'Autorita' come prevista all'articolo 46 del Regolamento n.178/2002 ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di:

    1. stipulare contratti;

    2. acquisire e cedere beni mobili ed immobili;

    3. di stare in giudizio.

  2. Per le finalita' del presente Accordo, l'Autorita' sara' rappresentata dal Direttore esecutivo.

ARTICOLO 3 - SOSTEGNO GENERALE
  1. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti necessari ad aiutare l'Autorita' ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia.

  2. L'Italia riconoscera' e converra' che per il buon funzionamento dell'Autorita' sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, l'Autorita' manterra' stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali.

    1. Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati, si adopereranno per quanto possibile a fornire alla Autorita', su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio.

    2. I suddetti servizi saranno forniti all'Autorita' a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano.

  3. L'Italia si adoperera' affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenza o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

    1. L'Italia si adoperera' per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorita' garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee.

      L'Italia realizzera' tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole Europee.

      Il reclutamento del relativo personale avverra' attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili.

      Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvedera' per la costittizione delle sezioni e delle classi.

    2. L'Italia e l'Autorita' stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).

ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONI
  1. La Autorita' sara' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Autorita' nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adottera' in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite.

  2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Autorita' o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Autorita', in qualsiasi forma e...

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