LEGGE 19 novembre 2010, n. 208 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con Allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. (10G0227)

Coming into Force14 Dicembre 2010
Published date13 Dicembre 2010
Enactment Date19 Novembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/13/010G0227/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.290 del 13-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 273
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di euro 21.665 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 novembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Agreement
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, quest'ultime comprendenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati;

Riconoscendo che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Tenuto conto dei pertinenti strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre del 1953;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

  1. "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, compresi i mezzi di pagamento nonche' tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi doganali, le imposte e gli altri diritti che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di altre merci;

  2. "Amministrazioni doganali",. l'Amministrazione doganale Italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza competente per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) di questo Articolo, per la Repubblica Italiana e il Comitato Doganale di Stato, per la Repubblica di Belarus;

  3. "infrazioni doganali", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

  4. "dazi, tasse e oneri doganali", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri, riscossi all'importazione, all'esportazione o al transito delle merci ivi compresi, per la Repubblica italiana, i dazi e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

  5. "persona" ogni persona fisica o giuridica;

  6. "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;

  7. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

  8. "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito sotto la supervisione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione.

Articolo 2 - Campo d'applicazione dell'Accordo
  1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali.

  2. Tutta l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle proprie disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

  3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente: alla mutua assistenza amministrativa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

Articolo 3 - Campo d'applicazione dell'assistenza
  1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'investigazione e la repressione delle infrazioni doganali.

  2. Ciascuna Amministrazione doganale, quando procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.

Articolo 4 - Informazioni sulla legislazione e le procedure doganali
  1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

  2. Ciascuna...

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