ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, quest'ultime comprendenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati;
Riconoscendo che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
Tenuto conto dei pertinenti strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre del 1953;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per:
"legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, compresi i mezzi di pagamento nonche' tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi doganali, le imposte e gli altri diritti che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di altre merci;
"Amministrazioni doganali",. l'Amministrazione doganale Italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza competente per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) di questo Articolo, per la Repubblica Italiana e il Comitato Doganale di Stato, per la Repubblica di Belarus;
"infrazioni doganali", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
"dazi, tasse e oneri doganali", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri, riscossi all'importazione, all'esportazione o al transito delle merci ivi compresi, per la Repubblica italiana, i dazi e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
"persona" ogni persona fisica o giuridica;
"dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
"consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito sotto la supervisione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione.