LEGGE 24 dicembre 1974, n. 880 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972

Coming into Force23 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/03/22/074U0880/ORIGINAL
Published date22 Marzo 1975
Enactment Date24 Dicembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.79 del 22-03-1975 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 56 dell'accordo stesso.

Art 3.

La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, e' di 10 milioni di unita' di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualita', rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975.

Art 4.

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale del Fondo africano di sviluppo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad aprire presso la Banca d'Italia apposito conto corrente infruttifero intestato al Fondo africano di sviluppo medesimo. La Banca d'Italia, per quanto concerne le operazioni afferenti al predetto conto corrente, ed il Fondo africano di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 2, comunicheranno con il Ministro per il tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dell'accordo medesimo.

Art 5.

All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 1974 LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO - VISENTINI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

Agreement

AGREEMENT ESTABLISHING THE AFRICAN DEVELOPMENT FUND

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO SULLA CREAZIONE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO

Gli Stati parti del presente accordo e la Banca africana di sviluppo hanno convenuto di creare, col detto accordo, il Fondo africano di sviluppo che sara' regolato dalle seguenti norme:

Capitolo I DEFINIZIONI
Articolo 1
  1. Le seguenti espressioni, ovunque siano usate nel presente accordo, hanno il significato qui appresso indicato, a meno che il contesto non specifichi o non richieda un significato diverso:

    il termine "Fondo" indica il Fondo africano di sviluppo creato dal presente accordo;

    il termine "Banca" indica la Banca africana di sviluppo;

    il termine "membro" indica un membro della Banca;

    il termine "partecipante" indica la Banca ed ogni Stato che diverra' parte del presente accordo;

    l'espressione "Stato partecipante" indica un partecipante diverso dalla Banca;

    l'espressione "partecipante fondatore" indica la Banca ed ogni Stato partecipante che divenga partecipante in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 57;

    il termine "sottoscrizione" indica gli ammontari sottoscritti dai partecipanti in conformita' degli articoli 5, 6 o 7;

    l'espressione "unita' di conto" indica una unita' di conto il cui valore e' di 0,81851265 grammi di oro fino;

    l'espressione "moneta liberamente convertibile" indica la moneta di un partecipante, che, a giudizio del Fondo, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale, e' ritenuta adeguatamente convertibile in altre monete ai fini delle operazioni del Fondo;

    le espressioni "presidente", "consiglio dei governatori" e "consiglio di amministrazione" indicano rispettivamente il presidente, il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione del Fondo, e, nel caso dei governatori e degli amministratori, esse comprendono i governatori supplenti e gli amministratori supplenti quando agiscono rispettivamente in qualita' di governatori e di amministratori;

    il termine "regionale" indica il continente africano e le isole africane.

  2. I riferimenti ai capitoli, agli articoli, ai paragrafi e agli allegati riguardano i capitoli, gli articoli, i paragrafi e gli allegati del presente accordo.

  3. I titoli dei capitoli e gli articoli non hanno altro scopo che quello di facilitare la consultazione del documento e non formano parte integrante del presente accordo.

Capitolo II OBIETTIVI E PARTECIPAZIONE
Articolo 2 - Obiettivi

Il Fondo ha lo scopo di aiutare la Banca a contribuire, il piu' efficacemente possibile, allo sviluppo economico e sociale dei membri della Banca ed a promuovere la cooperazione (ivi compresa la cooperazione regionale e sub-regionale) ed il commercio internazionale particolarmente fra i suoi membri. Il Fondo procura mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate per la realizzazione di obiettivi che sono di fondamentale importanza per tale sviluppo e lo favoriscano.

Articolo 3 - Partecipazione
  1. Partecipano al Fondo la Banca e gli Stati divenuti parti del presente accordo in conformita' delle sue disposizioni.

  2. Sono Stati partecipanti fondatori quelli il cui nome figura all'allegato A e che sono divenuti parti del presente accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 57.

  3. Uno Stato che non sia partecipante fondatore puo' divenire partecipante e parte del presente accordo sempre che cio' non sia incompatibile con l'accordo stesso ed alle condizioni che saranno stabilite dal consiglio dei governatori con risoluzione unanime adottata con voto affermativo della totalita' dei voti dei partecipanti.

    Tale partecipazione e' aperta solo agli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o a taluna delle sue istituzioni specializzate od a coloro che siano parti dello statuto della Corte internazionale di giustizia.

  4. Uno Stato puo' autorizzare un...

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