Art
1.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica).
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000.
Art
2.
ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
Art
3.
ART. 3. (Copertura finanziaria).
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 240.220 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.950 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero de-gli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art
4.
ART. 4. (Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli