Art
1.
Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.
Art
3.
Clausola di invarianza finanziaria
Agli oneri eventualmente discendenti dal considerando n. 13 e dall'attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art
4.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 2015 MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando