LEGGE 3 novembre 1994, n. 641 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993

Coming into Force23 Novembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/11/22/094G0666/ORIGINAL
Enactment Date03 Novembre 1994
Published date22 Novembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.273 del 22-11-1994 - Suppl. Ordinario n. 147
Articoli

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'accordo stesso.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni per l'anno 1994 e in lire 70 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede quanto a lire 60 milioni a decorrere dall'anno 1994 a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 55 milioni per l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Accord

Accord

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1993 SUL CACAO

Articolo primo
  1. Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao (in appresso denominato il presente Accordo alla luce della Risoluzione 93 (IV) della "Nuova partnership per lo sviluppo: l'impegno di Cartagine" e gli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagine" adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo sono di:

a) Promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione

in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;

b) Contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao

nell'interesse di tutti i Membri, cercando in particolare:

i) di favorire lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale

del cacao, mirando ad agevolare i necessari adeguamenti

della produzione e ad incentivare il consumo in modo da

realizzare un equilibrio a medio e lungo termine tra l'offerta e la domanda;

ii) di assicurare un approvvigionamento sufficiente a prezzi

ragionevoli, equi sia per i produttori che per i consumatori;

c) Agevolare l'espansione del commercio internazionale del

cacao;

d) Promuovere la trasparenza del funzionamento dell'economia

mondiale del cacao grazie alla raccolta, all'analisi ed

alla divulgazione di statistiche pertinenti ed alla

realizzazione di studi adeguati;

e) incentivare la ricerca-sviluppo scientifica nel settore

del cacao;

f) fornire un quadro appropriato per dibattere tutte le

questioni relative all'economia mondiale del cacao;

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. Il termine "cacao" indica il cacao in fave ed i prodotti derivati dal caco;

  2. L'espressione "prodotti derivati dal cacao" indica i prodotti fabbricati esclusivamente con il cacao in fave come pasta/liquore di cacao, burro di cacao, polvere di cacao senza l'aggiunta di zucchero, pasta senza burro e mandorle scorticate nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio potra' se del caso designare;

  3. L'espressione "anno del cacao" indica il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre compreso;

  4. L'espressione "Parte contraente" indica un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 che ha accettato di essere vincolata dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;

  5. Il termine "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;

  6. L'espressione "prezzo quotidiano" indica l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 35;

  7. L'espressione "entrata in vigore" indica, salvo diversa precisazione, la data alla quale il presente Accordo entra in vigore, a titolo sia provvisorio, sia definitivo;

  8. L'espressione "paese esportatore" o "Membro esportatore" indica rispettivamente un paese o un Membro le cui esportazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le importazioni. Tuttavia un paese le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le esportazioni ma la cui produzione supera le importazioni puo' se lo desidera essere Membro esportatore;

  9. L'espressione "esportazione di cacao" indica tutto il cacao che lascia il territorio doganale di qualunque paese e l'espressione "importazioni di cacao" indica tutto il cacao che entra nel territorio doganale di qualunque paese, rimanendo inteso che ai fini di queste definizioni il territorio doganale, nel caso di un Membro che comprende piu' di un territorio doganale si considera come comprensivo dell'insieme dei territori doganali di questo Membro;

  10. L'espressione "cacao fine (fine o flavour)" indica il cacao prodotto nei paesi elencati come produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") nelle proporzioni specificate dal Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 43;

  11. L'espressione "paese importatore" o "membro importatore" indica rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente del cacao in fave superano le esportazioni;

  12. Il termine "Membro" indica una Parte contraente secondo la definizione fornita sopra;

  13. Il termine "Organizzazione" significa l'Organizzazione internazionale del cacao di cui...

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