LEGGE 27 aprile 1982, n. 243 - Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977

Coming into Force28 Maggio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/05/13/082U0243/ORIGINAL
Enactment Date27 Aprile 1982
Published date13 Maggio 1982
Official Gazette PublicationGU n.130 del 13-05-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'atto stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - FORMICA - ANDREATTA - MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Arrangement

ARRANGEMENT DE NICE CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO DI NIZZA SULLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

del 15 giugno 1957, modificato a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977

TAVOLA DELLE MATERIE(1)

Articolo 1: Costituzione di una Unione particolare;

adozione di una classificazione internazionale;

definizione e lingue della classificazione.

Articolo 2: Portata giuridica e applicazione della classificazione.

Articolo 3: Comitato di esperti.

Articolo 4: Notifica, entrata in vigore e pubblicazione

delle modifiche.

Articolo 5: Assemblea dell'Unione particolare.

Articolo 6: Ufficio internazionale.

Articolo 7: Finanze.

Articolo 8: Modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8.

Articolo 9: Ratifica e adesione: entrata in vigore.

Articolo 10: Durata.

Articolo 11: Revisione.

Articolo 12: Denuncia.

Articolo 13: Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi.

Articolo 14: Firma; lingue, funzioni di depositario; notifiche.

Articolo 1

Costituzione di una Unione particolare;

adozione di una classificazione internazionale;

definizione e lingue della classificazione

1) I Paesi ai quali si applica il presente Accordo si costituiscono in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata "classificazione").

2) La classificazione comprende:

i) un elenco delle classi, corredate, ove occorra, di note esplicative;

ii) un elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominato "elenco alfabetico"), con l'indicazione della classe in cui ogni prodotto o servizio e' catalogato.

3) La classificazione e' costituita:

i) dalla classificazione pubblicata nel 1971 dall'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (qui di seguito denominato "Ufficio internazionale") indicato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, restando inteso, tuttavia, che le note esplicative dell'elenco delle categorie che figurano in tale pubblicazione saranno considerate provvisorie e a titolo di raccomandazioni fino a quando non saranno state elaborate note esplicative dell'elenco delle classi dal Comitato di esperti di cui all'articolo 3;

ii) dalle modifiche e dalle integrazioni entrate in vigore in conformita' dell'articolo 4.1) dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 di tale Accordo, prima dell'entrata in vigore del presente Atto;

iii) dalle modifiche successivamente apportate in virtu' dell'articolo 3 del presente Atto e che entrano in vigore in conformita' dell'articolo 4.1) del presente Atto.

4) La classificazione e' redatta nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede.

5)

  1. La classificazione di cui al comma 3) i) nonche' le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3) ii), entrate in vigore anteriormente alla data in cui e' stato aperto alla firma il presente Atto, sono contenute in un esemplare autentico, in lingua francese, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (qui di seguito denominati rispettivamente "Direttore generale" e "Organizzazione"). Anche le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3) ii), che entrano in vigore dopo la data di apertura alla firma del presente Atto vengono depositate in un esemplare autentico, in lingua francese, presso il Direttore generale.

b) La versione inglese dei testi di cui alla lettera a) viene redatta dal Comitato di esperti indicato all'articolo 3 subito dopo l'entrata in vigore del presente Atto. Il suo esemplare autentico viene depositato presso il Direttore generale.

c) Le modifiche di cui al comma 3) iii) vengono depositate in un esemplare autentico, nelle lingue francese e inglese, presso il Direttore generale.

6) Il Direttore generale, dopo essersi consultato con i Governi interessati, sia sulla base di una traduzione proposta da tali Governi, sia ricorrendo a qualsiasi altro mezzo che non incida finanziariamente sul bilancio dell'Unione particolare ne' dell'Organizzazione, redigera' testi ufficiali di classificazione nelle lingue tedesca, arabica, spagnola, italiana, portoghese, russa e in quelle altre lingue che l'Assemblea di cui all'articolo 5 puo' designare.

7) L'elenco alfabetico, in relazione ad ogni indicazione di prodotto o di servizio, indica un numero d'ordine proprio della lingua in cui e' redatto l'elenco stesso con:

i) il numero d'ordine attribuito alla medesima indicazione nell'elenco alfabetico redatto in lingua francese e viceversa, se si tratta dell'elenco redatto in lingua inglese;

ii) il numero d'ordine attribuito alla medesima indicazione nell'elenco alfabetico redatto in lingua francese o in quello in lingua inglese, se si tratta dell'elenco stabilito conformemente al comma 6).

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(1) Questa tavola delle materie non figura nel testo originale

Articolo 2 - Portata giuridica e applicazione della classificazione

1) Con riserva degli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione e' quella ad essa attribuita da ogni Paese dell'Unione particolare. Segnatamente, la classificazione non vincola i Paesi dell'Unione particolare ne' in relazione all'estensione della protezione del marchio, ne' in relazione al riconoscimento dei marchi di servizio.

2) Ognuno dei Paesi dell'Unione particolare si riserva la facolta' di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali di registrazione dei marchi i numeri delle categorie di classificazione cui appartengono i prodotti e i servizi per i quali il marchio e' registrato.

4) Il fatto che una denominazione figuri nell'elenco alfabetico non pregiudica in nulla gli eventuali diritti esistenti su tale denominazione.

Articolo 3 - Comitato di esperti

1) E' istituito un Comitato di esperti in cui e' rappresentato ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare.

2)

  1. Il...

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