LEGGE 14 gennaio 2013, n. 3 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012

Coming into Force26 Gennaio 2013
Published date25 Gennaio 2013
Enactment Date14 Gennaio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/01/25/13G00025/CONSOLIDATED/20130621
Official Gazette PublicationGU n.21 del 25-01-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli

affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL BUREAU INTERNATIONAL DES

EXPOSITIONS SULLE MISURE NECESSARIE PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE

ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO DEL 2015

Il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

TENUTO CONTO che l'Italia, quale membro del "Bureau International des Expositions", istituito ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni Internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modificazioni, accogliera' dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 a Milano l'Esposizione Universale, registrata dal Bureau International des Expositions nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010, con il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita";

CONSIDERATO che il Governo della Repubblica Italiana ha la responsabilita' di assicurare il successo e il prestigio dell'Esposizione Universale nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione e ai suoi Regolamenti Generale e Speciali;

TENUTO CONTO che secondo la Convenzione, nonche' i Regolamenti Generale e Speciali, il Governo della Repubblica Italiana adottera' ogni misura atta a facilitare e ad agevolare l'esercizio delle funzioni del personale dei Partecipanti Ufficiali e, per quanto consentito dall'ordinamento italiano, dei Partecipanti Non Ufficiali, nell'ambito dell'Esposizione Universale;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Nel presente Accordo:

- con l'acronimo BIE si intende il Bureau International des Expositions;

- con il termine "Convenzione" si intende la Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sull'Esposizioni Internazionali e successive modificazioni;

- con il termine "Stato ospitante" si intende la Repubblica Italiana che ospitera' a Milano l'Esposizione Universale del 2015;

- con il termine "Expo Milano 2015" si intende l'Esposizione Universale assegnata dal BIE che avra' luogo nella citta' di Milano, Italia dal 1° maggio al 31 ottobre 2015;

- con il termine "Dossier di Registrazione" si intende il documento relativo alla realizzazione e fattibilita' dell'Expo Milano 2015 che l'Italia ha presentato al BIE il 22 aprile 2010 e che il BIE nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010 provveduto a registrare:

con il termine "Commissario Generale dell'Expo Milano 2015" si intende il Commissario Generale dell'Esposizione delegato dallo Stato italiano per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015;

- con il termine "Organizzatore" si intende la Societa' "Expo 2015 S.p.A." che ha il compito, secondo le competenze delineate dalla normativa italiana, di porre in essere interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015;

- con il termine "Partecipante Ufficiale" si intendono gli Stati e le organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all'Expo Milano 2015;

- con il termine "Commissariato Generale di Sezione" si intende la struttura del Partecipante Ufficiale;

- con il termine "Commissario Generale di Sezione" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Stato o da ciascuna organizzazione internazionale intergovernativa partecipante all'Expo Milano 2015;

- con il termine "personale delle Sezioni" si intende il personale dei Commissariati Generali di ciascun Partecipante Ufficiale: il Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione;

- con il termine "Collegio dei Commissari Generali" si intende l'insieme dei Commissari Generali di Sezione che partecipano all'Expo Milano 2015;

- con il termine "Steering Committee" si intende l'ufficio rappresentativo del Collegio dei Commissari Generali di Sezione;

- con il termine "Partecipante Non Ufficiale" si intende ogni entita' giuridica, nazionale o estera, autorizzata dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 a partecipare al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali; in particolare, possono essere Partecipanti Non Ufficiali le amministrazioni pubbliche territoriali, le aziende e le organizzazioni della societa' civile;

- con il termine "Direttore" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Partecipante Non Ufficiale all'Expo Milano 2015;

- con il termine "contratto di partecipazione" si intende il contratto stipulato tra ogni Commissario Generale di Sezione od ogni Direttore e l'Organizzatore per stabilire i termini e le modalita' attraverso i quali i Partecipanti, Ufficiali e Non Ufficiali, prenderanno parte all'Expo Milano 2015;

- con il termine "Padiglione" si intende ogni fabbricato all'interno del Sito espositivo di pertinenza dei Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali;

- con il termine "Sito espositivo" dell'Expo Milano 2015 si intende un'area situata nel settore nord-ovest del capoluogo lombardo, nei comuni di Milano, Rho e Pero, cosi' come indicata nel Dossier di Registrazione;

- con il termine "Proprietario" si intende la Societa' "AREXPO S.p.A" in quanto titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali e' costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo, lo Stato ospitante intende attuare le misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Expo Milano 2015 e per favorire cosi' il successo dell'Esposizione stessa.

Articolo 3 - Responsabilita' del BIE

Ai sensi dell'articolo 25, par. 1, della Convenzione, il BIE ha la responsabilita' di vigilare e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa in relazione all'Expo Milano 2015.

Articolo 4 - Responsabilita' del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015
  1. Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 rappresenta il...

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