LEGGE 6 marzo 1987, n. 110 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data

Coming into Force26 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/25/087U0110/ORIGINAL
Enactment Date06 Marzo 1987
Published date25 Marzo 1987
Official Gazette PublicationGU n.70 del 25-03-1987 - Suppl. Ordinario n. 38
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto previsto nell'articolo 8 dell'accordo.

Art 3.
  1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste".

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Accordo

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA UTILIZZAZIONE DEL PORTO DI TRIESTE

La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria,

- animate dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizzazione del porto di Trieste da parte dell'Austria ed in considerazione dell'importanza del porto di Trieste per l'approvvigionamento dell'Austria;

- tenuto conto della necessita' di integrare le disposizioni contenute nella Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934 e quelle contenute nell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste del 22 ottobre 1955;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Libero transito
  1. E' garantito il libero transito attraverso il porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Austria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica.

  2. Le concessioni necessarie per il libero transito attraverso il porto di Trieste degli olii minerali e dei loro derivati sono rilasciate per la maggior durata consentita e nei tempi piu' favorevoli legalmente possibili.

  3. Per i depositi di olii minerali destinati ad alimentare il rifornimento dell'Austria, nei limiti in cui assolvono a tale compito, e' accordata l'esenzione dall'obbligo di costituire scorte minime di riserva.

  4. Il Governo italiano prendera' le misure opportune per facilitare, nel rispetto della normativa vigente, le operazioni doganali per gli olii minerali ed i loro derivati, destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste.

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