LEGGE 15 novembre 2000, n. 364 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999

Coming into Force12 Dicembre 2000
Published date11 Dicembre 2000
Enactment Date15 Novembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/11/000G0406/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.288 del 11-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 203
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

Accordo

ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

La Comunita' europea,

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

la Repubblica francese

l'Irlanda

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica d'Austria,

la Repubblica portoghese,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno di Svezia,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte,

e

la Confederazione svizzera, dall'altra,

in appresso denominante "parti contraenti",

convinti che la liberta' delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,

decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunita' europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:

I Disposizioni di base
Articolo 1 - Obiettivo

Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea e della Svizzera si prefigge di:

  1. conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

  2. agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;

  3. conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attivita' economica nel paese ospitante;

  4. garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

Articolo 2 - Non discriminazione

In conformita' delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalita'

Articolo 3 - Diritto di ingresso

Ai cittadini di una parte contraente e' garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.

Articolo 4 - Diritto di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica

Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica e' garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Articolo 5 - Prestazione di servizi

1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purche' copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le societa' conformemente alle disposizioni dell'allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2) Un promotore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente:

  1. se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1 ;

  2. oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gli e' stata concessa dalle autorita' competenti della parte contraente interessata.

3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunita' europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.

4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.

Articolo 6 - Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attivita' economica

Alle persone che non svolgono un'attivita' economica e' garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attivita'.

Articolo 7 - Altri diritti

Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

  1. il diritto alla parita' di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' economica e il suo esercizio, nonche' le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;

  2. il diritto a una mobilita' professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;

  3. il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attivita' economica;

  4. il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalita';

  5. il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attivita' economica, qualunque sia la loro nazionalita';

  6. il diritto di acquistare immobili nella misura in cui cio' sia collegato all'esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;

  7. durante il...

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