Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.
LEGGE 11 ottobre 2001, n. 391 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999
Coming into Force | 31 Ottobre 2001 |
Published date | 30 Ottobre 2001 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2001/10/30/001G0448/ORIGINAL |
Enactment Date | 11 Ottobre 2001 |
Official Gazette Publication | GU n.253 del 30-10-2001 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, e' istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresi', con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato puo' essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato e' presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, e' vietata la competizione di barche veloci a motore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 2001. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO
DI UN SANTUARIO PER I MAMMIFERI MARINI
Le parti del presente accordo,
Considerando le minacce che gravano sui mammiferi marini nel Mediterraneo e particolarmente sul loro habitat;
Considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona di ripartizione di questi animali particolarmente importante per la loro conservazione;
Considerando che, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona in questione e' costituita in parte di acque sulle quali ciascuna delle parti esercita la sua sovranita' o giurisdizione;
Considerando che la Comunita' europea esercita, per due Stati parti, una competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono attualmente fissate dal regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994;
Riconoscendo che, per due Stati parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione del presente accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie pertinenti, ne' mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della Comunita';
Tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti e in particolare:
le convenzioni sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvaggia e relativi alla conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale d'Europa;
la convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena e l'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente;
la convenzione sulla...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA