LEGGE 27 ottobre 2011, n. 196 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Coming into Force25 Novembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/11/24/011G0228/ORIGINAL
Enactment Date27 Ottobre 2011
Published date24 Novembre 2011
Official Gazette PublicationGU n.274 del 24-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 243
Articoli

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.325 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Palma

Accordo

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO

DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE E

SULLA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Considerando la necessita' di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi;

Convinti che una piu' efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali puo' essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni e che tale scambio di informazioni si basa su precise disposizioni legislative;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli dei loro rispettivi paesi nonche' il commercio legittimo;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione di beni e la corretta applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto delle norme e disposizioni giuridiche sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti di proprieta' intellettuale;

Convinti che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l'esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione puo' essere resa piu' efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';

Tenuto Conto della Convenzione Internazionale di Reciproca Assistenza Amministrativa per prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali, adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale che stabilisce il quadro normativo per facilitare l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonche' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

  1. "Amministrazione doganale" nella Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale del supporto tecnico della Guardia di Finanza per taluni adempimenti; e nel Regno Hascemita di Giordania, la Dogana giordana;

  2. "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e

    regolamentari applicabili dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione delle merci, comprese le disposizioni legislative e regolamentari relative alle misure di divieto, restrizione e controllo;

  3. "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale di una Parte Contraente;

  4. "Amministrazione doganale richiedente", la competente Amministrazione doganale di una Parte Contraente che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;

  5. "Amministrazione doganale adita" la competente Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

  6. "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del l96l emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonche' nel paragrafo (n) e (r) dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

  7. "precursori" le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle Tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

  8. "consegna controllata" la tecnica intesa a consentire ad una spedizione illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope o similari, di uscire, entrare, o circolare nei territori degli Stati delle Parti Contraenti, sotto il controllo delle Amministrazioni competenti delle stesse, che ne sono a conoscenza, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico illecito di queste sostanze;

  9. "pezzi di antiquariato e beni artistici" tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti Contraenti come definiti nelle legislazioni nazionali;

  10. "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

  11. "informazioni" i dati, i documenti, i rapporti, le loro copie autenticate o altre comunicazioni.

Articolo 2
  1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformita' alle disposizioni stabilite nel presente accordo:

    1. al fine di assicurarne la corretta applicazione della legislazione doganale;

    2. al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;

    3. nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale.

  2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformita' alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione...

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