Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.
LEGGE 16 giugno 1997, n. 190 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995
Coming into Force | 03 Luglio 1997 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1997/07/02/097G0215/ORIGINAL |
Published date | 02 Luglio 1997 |
Enactment Date | 16 Giugno 1997 |
Official Gazette Publication | GU n.152 del 02-07-1997 - Suppl. Ordinario n. 134 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
ALLEGATO
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO DI SICUREZZA DELL'UEO
Le Alte Parti Contraenti, di seguito designate "le Parti", del Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi che fanno parte integrante di questo documento, di seguito denominato "il Trattato".
- in considerazione delle decisioni adottate dalle Alte Parti contraenti del Trattato istitutivo dell'Unione Europea per quanto concerne l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la Dichiarazione relativa all'Unione dell'Europa occidentale;
- affermando che le consultazioni politiche, la collaborazione tecnica o industriale, un'efficace cooperazione e pianificazione operativa nel quadro di missioni a carattere umanitario, di attivita' di mantenimento della pace e di operazioni di gestione delle situazioni di crisi facilitano la realizzazione degli obiettivi del Trattato e della summenzionata Dichiarazione;
- considerando che le attivita' basate sulla realizzazione di questi obiettivi necessitano di uno scambio di informazioni e di materiale classificato tra le Parti;
-...
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