sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato
1. Cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla
Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato "l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria"), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria si applica in relazione al Trattato bilaterale in vigore tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982 (d'ora in avanti denominato "il Trattato di Mutua
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L'Articolo 4 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo 18 bis dell'Allegato al presente Strumento regola l'identificazione dei conti e delle transazioni finanziari, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato
di Mutua Assistenza del 1982;
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L'Articolo 5 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo 18 ter dell'Allegato al presente Strumento regola la formazione e le attivita' delle squadre investigative comuni, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi
del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;
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L'Articolo 6 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria di cui agli Articoli 7 e 18 quater dell'Allegato al presente Strumento regola l'assunzione di testimonianze di persone che si trovano nello Stato Richiesto mediante l'utilizzo di tecniche di video trasmissione tra gli Stati Richiedente e Richiesto, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua
Assistenza del 1982;
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L'Articolo 7 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo 2(3) dell'Allegato al presente Strumento regola l'utilizzo di mezzi veloci di comunicazione, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua
Assistenza del 1982;
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L'Articolo 8 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo 1(1 bis) dell'Allegato al presente Strumento regola la fornitura della mutua assistenza alle autorita' amministrative interessate, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai
sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;
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L'Articolo 9 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo 8(3)-(5) dell'Allegato al presente Strumento regola il limite sull'uso delle informazioni o degli elementi di prova forniti allo Stato Richiedente, nonche' le condizioni cui e' soggetta l'assistenza per motivi legati alla
protezione di dati, o il rifiuto di tale assistenza;
2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del
Trattato di Mutua Assistenza del 1982 e dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria applicabile una volta che il presente
Strumento entrera' in vigore.
3. Conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua
Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento si applica ai reati
commessi prima e dopo della sua entrata in vigore.
4. Il presente Strumento non si applica alle richieste presentate
prima della sua entrata in vigore; salvo che, conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, gli Articoli 2(3), 7(e) e 18 quater dell'Allegato sono applicabili
alle richieste presentate prima di tale entrata in vigore.
5. L'Articolo 18 dell'Allegato si applica in luogo dell'Articolo
18 del Trattato di Mutua Assistenza del 1982, ed il relativo scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Italia del 13 novembre
1985.
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Il presente Strumento e' soggetto al completamento da parte
degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrera' in vigore Io stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria.
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In caso di estinzione dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria, il presente Strumento sara' estinto e si applichera' il Trattato di Mutua Assistenza del 1982. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del
presente Strumento.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento.
FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio
2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti
ugualmente fede.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Parte di provvedimento in formato grafico