LEGGE 16 marzo 2009, n. 25 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006

Coming into Force28 Marzo 2009
Enactment Date16 Marzo 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/03/27/009G0034/ORIGINAL
Published date27 Marzo 2009
Official Gazette PublicationGU n.72 del 27-03-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

  1. Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all' applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

  2. Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 5.a) dello Strumento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).

Art 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 marzo 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari

esteri

Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

Strumento cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo

sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato

il 9 novembre 1982

1. Cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla

Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato "l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria"), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria si applica in relazione al Trattato bilaterale in vigore tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982 (d'ora in avanti denominato "il Trattato di Mutua

Assistenza del 1982") alle seguenti condizioni:

  1. L'Articolo 4 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza

    Giudiziaria di cui all'Articolo 18 bis dell'Allegato al presente Strumento regola l'identificazione dei conti e delle transazioni finanziari, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato

    di Mutua Assistenza del 1982;

  2. L'Articolo 5 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza

    Giudiziaria di cui all'Articolo 18 ter dell'Allegato al presente Strumento regola la formazione e le attivita' delle squadre investigative comuni, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi

    del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

  3. L'Articolo 6 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza

    Giudiziaria di cui agli Articoli 7 e 18 quater dell'Allegato al presente Strumento regola l'assunzione di testimonianze di persone che si trovano nello Stato Richiesto mediante l'utilizzo di tecniche di video trasmissione tra gli Stati Richiedente e Richiesto, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua

    Assistenza del 1982;

  4. L'Articolo 7 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza

    Giudiziaria di cui all'Articolo 2(3) dell'Allegato al presente Strumento regola l'utilizzo di mezzi veloci di comunicazione, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua

    Assistenza del 1982;

  5. L'Articolo 8 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza

    Giudiziaria di cui all'Articolo 1(1 bis) dell'Allegato al presente Strumento regola la fornitura della mutua assistenza alle autorita' amministrative interessate, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai

    sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

  6. L'Articolo 9 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza

    Giudiziaria di cui all'Articolo 8(3)-(5) dell'Allegato al presente Strumento regola il limite sull'uso delle informazioni o degli elementi di prova forniti allo Stato Richiedente, nonche' le condizioni cui e' soggetta l'assistenza per motivi legati alla

    protezione di dati, o il rifiuto di tale assistenza;

    2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del

    Trattato di Mutua Assistenza del 1982 e dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria applicabile una volta che il presente

    Strumento entrera' in vigore.

    3. Conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua

    Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento si applica ai reati

    commessi prima e dopo della sua entrata in vigore.

    4. Il presente Strumento non si applica alle richieste presentate

    prima della sua entrata in vigore; salvo che, conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, gli Articoli 2(3), 7(e) e 18 quater dell'Allegato sono applicabili

    alle richieste presentate prima di tale entrata in vigore.

    5. L'Articolo 18 dell'Allegato si applica in luogo dell'Articolo

    18 del Trattato di Mutua Assistenza del 1982, ed il relativo scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Italia del 13 novembre

    1985.

    6

  7. Il presente Strumento e' soggetto al completamento da parte

    degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrera' in vigore Io stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza

    Giudiziaria.

  8. In caso di estinzione dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza

    Giudiziaria, il presente Strumento sara' estinto e si applichera' il Trattato di Mutua Assistenza del 1982. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del

    presente Strumento.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai

    rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento.

    FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio

    2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti

    ugualmente fede.

    PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO

    DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato
Allegato

ALLEGATO

TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA

REPUBBLICA ITALIANA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA

IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 1 - Obbligo di concedere assistenza
  1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

    1 bis.

    1. L'assistenza giudiziaria e' concessa altresi' a un'autorita' amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformita' degli specifici poteri amministrativi o regolamentari...

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