LEGGE 7 gennaio 1992, n. 52 - Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989

Coming into Force05 Febbraio 1992
Published date04 Febbraio 1992
Enactment Date07 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/04/092G0066/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 24
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali: a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato

e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del

Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita',

fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987; b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato

e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del

Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita',

fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987; c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato

e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno

di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a

Bruxelles il 15 dicembre 1987; d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato

e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione

del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita',

fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988; e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri

della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a

seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica

portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri

della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a

seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica

portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri

della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia

dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della

Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26

luglio 1989.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Protocollo

PROTOCOLLO

ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI

DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

E LA REPUBBLICA TUNISINA

A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA

E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L' IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA TUNISINA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 25 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea

del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I ADEGUAMENTI
ARTICOLO 2
  1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

  2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Tunisia, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.

  3. La Repubblica tunisina concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II MISURE TRANSITORIE
ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Tunisia, secondo il seguente scandenzario:

- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di

base;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di

base;

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di

base;

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di

base;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di

base;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di

base;

- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di

base;

- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio

1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4
  1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazioni dei prodotti originari della Tunisia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

  2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali all'importazioni originarie della Tunisia, secondo il ritmo seguente:

    - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di

    base;

    - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di

    base;

    - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di

    base;

    - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di

    base;

    - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di

    base;

    - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di

    base;

    - le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

  3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%.

    _ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _

  4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Tunisia, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:

  1. la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle...

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