LEGGE 31 gennaio 1996, n. 61 - Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992

Coming into Force18 Febbraio 1996
Enactment Date31 Gennaio 1996
Published date17 Febbraio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/02/17/096G0055/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.40 del 17-02-1996 - Suppl. Ordinario n. 32
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 degli atti stessi.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 gennaio 1996

SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DINI

Actes Finals

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Atti finali

TRADUZIONE NON UFFICIALE

COSTITUZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE

TELECOMUNICAZIONI

Preambolo

  1. Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito denominata "La Convenzione") che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonche' lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'Unione

2 1. L'Unione si prefigge:

3 a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell'Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta;

4 b) di promuovere e di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT