LEGGE 9 novembre 2012, n. 196 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell''ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. (12G0217)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

    Art. 2

  2. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

    Art. 3

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 9 novembre 2012

    NAPOLITANO

    Monti, Presidente del Consiglio dei

    Ministri

    Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 3086):

    Presentato dal Sen. Oskar Peterlini ed altri il 10 gennaio 2012.

    Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

    Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 febbraio 2012, il 4 e 10 luglio 2012.

    Esaminato in Aula il 7 agosto 2012 ed approvato il 18 settembre 2012. Camera dei deputati (atto n. 5465):

    Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2012 con pareri delle Commissioni I, V, VIII, IX, X e Questioni regionali.

    Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3, 10,12 e 16 ottobre 2012.

    Esaminato in Aula ed approvato il 17 ottobre 2012.

    PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991

    NELL'AMBITO DEI TRASPORTI

    PROTOCOLLO "TRASPORTI"

Preambolo

La Repubblica d'Austria la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea,

- in conformita' con il loro mandato derivante dalla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- consapevoli che il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;

- consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attivita' del tempo libero, il traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;

- consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta;

- consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi piu' incisivi al fine di garantire la sicurezza;

- consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessita' di ridurre l'impatto ambientale richiedono attivita' organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento;

- consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilita' non e' di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che e' inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico;

- consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto piu' ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilita' e l'operativita' transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che e' pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto all'interno e all'esterno delle Alpi;

- consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all'interno ed all'esterno delle Alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino;

- adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualita' della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;

- convinti della necessita' di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;

- nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le Parti contraenti e la Comunita' europea, in particolare nel settore dei trasporti;

- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalita'

  1. Le Parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a:

    1. ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un piu' consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;

    2. contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attivita' economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;

    3. contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonche' la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto;

    4. garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;

    5. garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori.

  2. Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalita'.

    Art. 2.

    Definizioni

    Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:

    "traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino;

    "traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'interno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino;

    "impatto e rischi...

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