Rassegna di giurisprudenza. Il nuovo codice delle assicurazioni

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine351-353

Page 351

Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2008 del Codice della strada e regolamento (a cura di POTITO L. IASCONE) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l’indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

@a) Risarcimento diretto

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt 3, 24 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni nella circolazione stradale, in quanto su tali norme sarebbe mancato il parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 20 L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); per aver elaborato – esorbitando dalla delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) – innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilità in giudizio del responsabile del giudizio), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente; per aver introdotto la disciplina dell’indennizzo diretto solo in riferimento a fatti illeciti ben precisi, rendendo necessaria negli altri casi l’azione generale di responsabilità, con criteri di risarcimento diversi; per aver previsto l’art. 150 l’introduzione di un regolamento in base al quale le spese accessorie dall’impresa di assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale.

    Corte cost., ord. 15 dicembre 2008, n. 441 (c.c. 5 novembre 2008), Di Grazia c. Carige Assicurazioni; perini c. Bornini, in questa Rivista 2009, n. 205.

In tema di sinistro stradale soggetto alla disciplina del risarcimento diretto, l’art. 149 del D.L.vo n. 209/2005 pur prevedendo che si debba convenire in giudizio soltanto l’assicuratore del veicolo danneggiato, non ha tuttavia escluso che quest’ultimo, in forza dell’art. 2054 c.c., possa chiamare in causa anche il responsabile del danno ed il suo assicuratore. (Nella fattispecie poiché l’indennizzo versato al danneggiato dalla propria impresa di assicurazioni non era stata ritenuto soddisfacente, in quanto non comprensivo delle spese legali stragiudiziali e dei danni da fermo tecnico, il danneggiato aveva promosso azione contro il proprio assicuratore, il responsabile del danno ed il suo assicuratore).

    Giud. pace civ. Frosinone, 11 marzo 2008, n. 358, Colasanti c. P.A.M. Oil Srl; Zurich Insurance Company S.A. e Assicurazioni Generali Spa, in questa Rivista 2008, 548.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, nei casi in cui si applica la procedura di c.d. «indennizzo diretto» di cui all’art. 149 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni), l’onere probatorio in capo al danneggiato appare mitigato rispetto alla procedura per così dire «ordinaria» ex art. 148 del T.U., spettando all’assicurato-danneggiato esclusivamente provare l’esistenza del vincolo contrattuale con la Compagnia di assicurazione convenuta e il realizzarsi del sinistro stradale e solo incidentalmente la sussistenza di responsabilità della controparte, essendo queste circostanze interessate per lo più l’istituto assicurativo convenuto al fine di poter in seguito esercitare l’opportuna azione di rivalsa.

    Giud. pace civ. Rossano, 21 gennaio 2008, X c. Fondiaria Sai Ass.ni spa, in questa Rivista 2008, 1067.

In regime di risarcimento diretto, nel caso di danni a cose, è illegittima l’offerta di risarcimento da parte...

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