Rassegna di giurisprudenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine161-170

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Le massime qui riprodotte sono state estratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.*

Norme di comportamento in genere

@a) In genere

In tema di circolazione stradale, il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. (Fattispecie relativa all'omicidio colposo di un pedone commesso dal conducente di un ciclomotore che, non avendolo scorto in tempo, aveva investito il pedone mentre scendeva dal marciapiede per attraversare la strada).

    Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 1991, n. 4854 (ud. 30 gennaio 1991), Del Frate.

La ratio dell'aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale (di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, c.p.) è individuabile nell'esigenza di una più intensa e penetrante tutela penale in un settore della vita di relazione particolarmente importante dal punto di vista socio-economico, caratterizzato da un alto livello di rischio per l'incolumità individuale. Ne consegue che anche condotte genericamente colpose comportano identico trattamento sanzionatorio, apparendo del tutto ingiustificato supporre che, nell'ambito dello stesso settore, il legislatore abbia inteso apprestare tutele di diverse intensità, a seconda che lo stesso interesse sia stato leso da una condotta inosservante di specifiche norme comportamentali dettate dal codice stradale, oppure da una condotta, non meno gravemente colposa, contraria alle comuni regole di prudenza e diligenza. Invero, tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dall'art. 101 del codice stradale, il quale impone a qualunque utente della strada di «comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione», senza che assuma alcuna contraria significazione la circostanza che detta disposizione di legge non sia autonomamente sanzionata. (Fattispecie di infortunio del traffico causato da condotta genericamente imprudente e negligente, e, tuttavia, ritenuto, sotto il profilo sanzionatorio, aggravato ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in massima).

    Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 1989, n. 16751 (ud. 11 ottobre 1989), De Salvador. [99009733]

Per la sussistenza dell'aggravante di cui al cpv. dell'art. 589 c.p. è sufficiente la violazione dell'art. 101 c.s. (secondo il quale gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione); detta norma, infatti, ha natura di precetto fondamentale rispetto a tutte le altre regole di comportamento relative alla circolazione e quindi costituisce essa stessa una norma sulla disciplina della circolazione stradale. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto implicito il richiamo all'art. 101 c.s. in una contestazione di colpa generica mossa all'imputato per aver questi aperto lo sportello della sua auto senza prima accertarsi che non sopraggiungessero altri veicoli).

    Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 1991, n. 476 (ud. 13 novembre 1990), Carito.

Il principio della comune prudenza si concreta nell'obbligo - per ogni utente della strada - di non determinare con la propria condotta situazioni di pericolo per gli altri utenti della stessa e di usare, nella condotta di guida di un veicolo, quella cautela idonea a fronteggiare le prevedibili irregolarità di comportamento altrui.

    Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 1981, n. 3462 (ud. 18 febbraio 1981), Fusi, in questa Rivista 1981, 3462.

Le norme di comportamento del codice della strada non danno luogo a situazioni giuridiche integranti diritti soggettivi, essendo tutte finalizzate alla tutela di interessi generali. Pertanto, risponde a titolo di colpa colui che, potendo (senza pericolo per sè o per altri) evitare la lesione dei beni primari tutelati dall'ordinamento, quali la vita e l'incolumità fisica dei consociati, agisca, sia pure senza specifica inosservanza di leggi, regolamenti ordini e discipline, in modo da concorrere a determinarla.

    Cass. pen., sez. IV, 26 novembre 1980, n. 12512 (ud. 30 gennaio 1980), Musiani.

Il conducente di un veicolo, di fronte all'alternativa di adottare un comportamento che possa riuscire pregiudizievole per la sicurezza delle persone o delle cose ovvero di regolare la propria condotta determinando intralcio al traffico, ha il dovere di attenersi alla seconda soluzione, perchè le esigenze di sicurezza devono ritenersi preminenti.

    Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 1962, Cauzzi.

L'affermazione della colpa dell'imputato in ordine al delitto di incendio colposo, sviluppatosi in seguito ad incidente stradale cagionato da imprudenza alla guida di un veicolo, non comporta necessariamente la sussistenza della colpa dello stesso imputato anche in ordine al delitto di omicidio colposo per la morte di una persona avvenuta in occasione dell'incendio. Manca infatti il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento mortale, se la condotta della parte offesa si presenta del tutto eccezionale ed imprevedibile, indipendente dal fatto del reo e si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell'evento. Il dovere civico di prestare soccorso non deve essere compiuto indiscriminatamente e con incosciente sprezzo del pericolo, per cui la condotta del soccorritore che non tiene conto di tali essenziali condizioni è certamente al di fuori di ogni normale prevedibilità.

    Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 1990, n. 14198 (ud. 4 maggio 1990), Patricera.

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In tema di incidenti stradali, l'accertata sussistenza di una condotta, contraria ai precetti generali di diligenza e prudenza o a norme specifiche del codice della strada, di uno dei soggetti coinvolti, non è di per sè sufficiente per affermare la responsabilità concorrente di questi per l'evento dannoso verificatosi, se non si dimostra - con dati di fatto ed elementi di certezza e non sulla base di ipotesi e congetture - l'esistenza del nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l'evento.

    Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 1988, n. 5963 (ud. 2 maggio 1988), Mannuzzi.

La mancanza di cartelli indicatori stradali non esime da responsabilità il conducente di un veicolo il quale, indipendentemente dalla esistenza o meno di segnali di pericolo, di prescrizione o di indicazione, deve conformare la condotta di marcia alle caratteristiche della strada ed a tutte le altre condizioni ambientali, al fine di evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose.

    Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 1987, n. 7451 (ud. 30 marzo 1987), De Grandi.

Il conducente di un veicolo ha l'obbligo di tenere sotto attento controllo non soltanto la parte della strada che si pone sul prolungamento della sagoma del veicolo, ma altresì le zone contigue, dalle quali possono provenire altri utenti della strada che, in relazione alle traiettorie di avanzamento da essi seguite, possono venirsi a trovare in una posizione tale da intersecare la marcia del veicolo stesso.

    Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1984, n. 2650 (ud. 18 ottobre 1983, n. 1285), Marcialis, in questa Rivista 1984, 752.

L'obbligo di ridurre adeguatamente la velocità con congruo anticipo, secondo il disposto dell'art. 101 c.s. ed un generale principio di prudenza, per evitare una brusca frenata in prossimità del cartello indicatore di pericolo per gli utenti della strada, è del tutto indipendente da quello previsto dall'art. 102, secondo comma del codice stradale, a contenuto rigido e che non ammette deroghe nemmeno nel caso di circolazione su strada a precedenza assoluta. Quest'ultimo, infatti, è un obbligo strettamente correlato con quanto prescrive l'art. 105, primo comma del codice stradale, che impone la massima prudenza ai conducenti nell'approssimarsi ai crocevia.

    Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 1981, n. 10043 (ud. 24 aprile 1981, n. 919), Panigari, in questa Rivista 1982, 406.

@b) Obblighi e responsabilità del conducente: casistica

Il conducente di qualsiasi mezzo è responsabile della incolumità delle persone che prendono posto sul veicolo, specialmente quando la posizione assunta è chiaramente pericolosa e visibilmente esposta alle insidie del movimento del veicolo stesso. (Nella specie, relativa a ritenuta responsabilità concorrente per omicidio colposo, l'imputato faceva avanzare per piccoli tratti un'auto betoniera, poi l'arrestava col motore a folle, che poi spegneva, mentre la vittima, meccanico montato tra la cabina e il complesso rotante della impastatrice, per accertare la natura di alcuni rumori del veicolo, si teneva in equilibrio instabile per cui, ad una ripresa di marcia del veicolo stesso, cadeva e finiva sotto le ruote, decedendo per schiacciamento).

    Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 1990, n. 3863 (ud. 31 gennaio 1990), Fileccia.

Chi circola sulla strada usando pattini a rotelle, si trova in una situazione di fatto assimilabile a quella dei veicoli ed è quindi soggetto alle norme che ne regolano la circolazione. (Nella specie la C.S. di Cassazione ha confermato il concorso di colpa di un pattinatore che si era immesso improvvisamente e senza segnalazione nella circolazione, andando a intercettare la linea di avanzamento di un'autovettura sopravveniente da tergo).

    Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 1990, n. 1916 (ud. 14 marzo 1989), Manfredini.

In tema di responsabilità da sinistri stradali, versa in colpa il conducente di un autoveicolo, in special modo se di grosse dimensioni e di notevole altezza, il quale ometta di ispezionare la strada dinanzi a sè prima di riprendere la marcia dalla posizione di fermo, ciò anche nel caso di arresto della marcia ad un...

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