Rassegna di giurisprudenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine359-362

Page 359

Le massime qui riprodotte sono state estratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.*

La mala gestio dell'assicuratore

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell'ambito della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore. Ciò comporta che nel caso in cui l'assicuratore abbia assunto la gestione diretta della lite l'addebito di mala gestio con le sue implicazioni (es. responsabilità dell'assicuratore oltre i limiti del massimale di polizza) non può essere mosso all'assicuratore del danneggiato, atteso che l'unico soggetto legittimato a farlo è l'assicurato.

    Cass. civ., sez. I, 19 giugno 1987, n. 5376, Ruberto c. FATA-Fondo Garanzia tra Agricoltori Spa, Pantusa e Crocco.

Il divieto di domande nuove in appello (art. 345 c.p.c.) è rivolto ad assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione ed, al contempo, a garantire che il contraddittorio non venga alterato in danno della parte nei cui confronti una o più domande nuove vengano proposte per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contendere. Pertanto, l'introduzione per la prima volta in appello della domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio in un giudizio avente ad oggetto la semplice domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore incorre nel suddetto divieto, richiedendo la domanda stessa l'indagine su nuove situazioni di fatto al fine di verificare se l'assicuratore abbia posto in essere un comportamento incurante degli interessi dell'assicurato, ovvero abbia ingiustificatamente ritardato di porre a disposizione del danneggiato l'importo del massimale di assicurazione.

    Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1996, n. 1456, Società Immobiliare Santhià c. Bradley Couling Paul.

La mala gestio dell'assicuratore della R.C.A. nasce quando lo stesso omette di pagare o di mettere il massimale a disposizione del danneggiato, nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. In tal caso, l'assicuratore, stante la natura di debito di valuta della sua obbligazione, può essere tenuto al pagamento degli interessi ed al maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c., con decorrenza dalla scadenza dello spatium deliberandi di sessanta giorni di cui all'art. 22, comma 1, legge 24 dicembre 1969 n. 990, come modificato dall'art. 17 legge 26 febbraio 1977 n. 39.

    Cass. civ., sez. III, 17 luglio 1996, n. 6461, Chinello c. Berni ed altri.

L'azione che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di veicolo, per il quale vi è obbligo di assicurazione, propone, ai sensi dell'art. 1224 c.c., contro l'assicuratore per i danni conseguiti al ritardato pagamento dell'indennizzo, avendo propria fonte nel colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore costituito in mora, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, non impedisce all'assicurato l'esercizio nei confronti dell'assicuratore della diversa azione di risarcimento del danno per mala gestio.

    Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 1996, n. 8717, Sai spa c. Pellegrino ed altri.

Il conducente del veicolo altrui assicurato ha diritto di far valere la responsabilità dell'assicuratore per cattiva gestione della lite (cosiddetta mala gestio), perché non può essere considerato terzo rispetto al contratto di assicurazione, che estende anche a lui i suoi effetti in virtù del principio che esclude la rivalsa dell'assicuratore verso il conducente quando la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio (art. 1 della L. 24 dicembre 1969, n. 990).

    Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1995, n. 12302, Heller Lionello e altro c. Compagnia Tirrena di Ass. Spa.

In tema di assicurazione obbligatoria della Rca il limite di massimale di polizza può essere superato in caso di mala gestio dell'assicuratore anche quando l'obbligo del risarcimento gravi sul Fondo di garanzia, ovvero quando questo sia succeduto ope legis ad un'impresa posta in liquidazione coatta che abbia, a sua volta, mantenuto un comportamento defatigatorio.

    Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1995, n. 5372, Ambra Ass.ni c. Di Giovanni ed altri.

Nel giudizio sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dei quali è obbligatoria l'assicurazione, il giudice non può condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale o a rifondere all'assicurato, oltre i predetti limiti, le somme che questo è obbligato a risarcire al danneggiato quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell'assicuratore, nel primo caso, o quella per la mala gestio dell'assicuratore, nella seconda ipotesi, non siano state fatte rispettivamente valere dal danneggiato o dall'assicurato.

    Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1995, n. 621, Consorzio pubblici servizi di trasporto del Lazio c. Soc. Allsecures.

In tema di assicurazione della R.C.A. l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, salva la responsabilità per...

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