Rassegna di giurisprudenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine349-353

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Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.*

Autostrade

@a) Area di servizio

Le aree di servizio sulle autostrade, per le loro caratteristiche costruttive e funzionali, rappresentano opere accessorie e complementari all'opera pubblica: pertanto, è loro applicabile l'art. 34 della L. n. 59/1961, in forza del quale l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

    Tar Lazio, sez. I, 18 dicembre 1993, n. 1787, Bucci Casari ed altri c. Anas, Società Fina Italiana e Società Monte Shell, in questa Rivista 1995, 737.

@b) Circolazione contromano

La circolazione contromano effettuata in un tratto di strada caratterizzata dalla presenza di c.d. «isole di canalizzazione» (destinate ad incanalare le correnti di traffico e caratterizzate dalla presenza di varchi volti a consentire il passaggio dei veicoli diretti nelle varie direzioni), non integra violazione dell'art. 143, comma dodicesimo, nuovo c.s., bensì dell'art. 154, comma terzo, posto che le «strade divise in più carreggiate separate», secondo la dizione dell'art. 143 cit., sono soltanto quelle (quali autostrade e strade extraurbane principali) caratterizzate da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile.

    Trib. civ. Saluzzo, 7 dicembre 1999, n. 444, Savio c. Prefetto di Cuneo, in questa Rivista 2000, 145.

@c) Distanza di rispetto

In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, l'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione tra costruzioni nell'ambito dei centri abitati, ovvero all'esterno dei medesimi - applicabile con riferimento alle autostrade all'interno dei perimetri urbani anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, tenuto conto che l'art. 19 di detta legge, che ha aggiunto l'art. 41 septies alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al Ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati - è norma inderogabile da disposizioni legislative regionali, ancorché adottate nell'ambito della materia urbanistica che l'art. 117 della Costituzione e gli statuti speciali di autonomia attribuiscono alle competenze delle Regioni, rispettivamente ordinarie e ad autonomia differenziata, atteso che il citato art. 9 attiene alla sicurezza della circolazione stradale. (Principio di diritto espresso con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, alla quale l'art. 8 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 riserva potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica e di piani regolatori).

    Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2002, n. 5153, Prov. aut. Bolzano c. Autostrada del Brennero spa ed altra.

La violazione del distacco minimo delle costruzioni dalle opere autostradali, previsto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dà titolo alla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada a pretendere l'eliminazione della situazione antigiuridica e a conseguire, pertanto, la riduzione in pristino nei confronti dell'autore della violazione per la completa reintegrazione del suo diritto.

    Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2002, n. 5153, Prov. aut. Bolzano c. Autostrada del Brennero spa ed altra.

È devoluta al giudice ordinario la cognizione della controversia volta a conseguire la riduzione in pristino nei confronti del proprietario di un fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale, promossa dalla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio di un'autostrada, società la quale, per la intera durata della concessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti all'Anas. Né - rispetto alla giurisdizione come sopra determinata - spiega influenza alcuna il criterio di riparto dettato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il quale ha riguardo unicamente alle controversie inerenti ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici intercorrenti fra P.A. concedente e soggetti concessionari.

    Cass. civ., sez. un., 7 agosto 2001, n. 10890, Provincia Autonoma di Bolzano c. Soc. Autostrada del Brennero ed altra, in questa Rivista 2001, 914.

Spetta al giudice di merito l'esatto accertamento della concreta ubicazione di una costruzione al di fuori o meno del centro abitato, da tale accertamento non potendosi prescindere considerato che soltanto all'interno del perimetro dei centri abitati è consentito costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie alla distanza di 25 metri (e non di 60, come d'obbligo in tutti gli altri casi) dal ciglio autostradale, giusto disposto dell'art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 del ministero dei lavori pubblici, distanza da misurare secondo il criterio di cui alla L. n. 729 del 1961, integrato con quello di cui all'art. 4, comma 2, del detto D.M. (e cioè partendo dal limite della zona di occupazione della autostrada, con l'aggiunta della larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate, fossi, fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati), sempre che la costruzione sia stata realizzata dopo l'entrata in vigore di tale normativa.

    Cass. civ., sez. II, 17 giugno 1997, n. 5401, Autostrade concessioni c. Flammia, in questa Rivista 1997, 784.

In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, l'art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione fra costruzioni nell'ambito dei centri abitati ovvero all'esterno dei medesimi, resta applicabile alle autostrade all'interno dei perimetri urbani anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, atteso che l'art. 19 di detta legge, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al Ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati.

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    Cass. civ., sez. II, 1 giugno 1995, n. 6118, Ediltur Di Magnante Franco e C. Snc c. Salt - Società Autostrada Ligure Toscana Spa.

Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma suddetta (e dal successivo D.M. 1 aprile 1968) vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale. (Nella specie, impianto di depurazione).

    Cass. civ., sez. II, 1 giugno 1995, n. 6118, Ediltur Di Magnante Franco e C. Snc c. Salt - Società Autostrada Ligure Toscana Spa.

@d) Insegne pubblicitarie

La società concessionaria dell'esercizio di un'autostrada non ha il potere di emettere la diffida alla rimozione di...

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