Rassegna di Giurisprudenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine165-169

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Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla sesta edizione (2002) de Il nuvo codice della strada commentato(cura di POTITO L. IASCONE) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.*

Segnaletica stradale

@a) Funzione e collocazione in genere dei segnali

Con riguardo alla situazione dei luoghi il conducente dei veicoli a motore deve prestare, ai fini di una prudente condotta di guida, attenzione ad ogni segnaletica esistente nell'ambito stradale e quindi anche dei cartelli delle fermate di mezzi autofilotranviari, ancorché opposte al suo senso di marcia, potendo, in correlazione a queste, esserci pedoni che scesi dai mezzi stessi tentino l'attraversamento della carreggiata. In tal caso la prevedibilità dell'attraversamento pedonale costituisce una circostanza concreta che legittimamente è tenuta presente dal giudice ai fini della qualificazione della colpa dell'investimento di un pedone.

    Cass. civ., sez. III, 20 luglio 1993, n. 8066, Cualbu c. Micarelli.

La funzione di pubblicità dei segnali stradali è in effettivo riferimento ad un provvedimento amministrativo particolare. Tuttavia, essi possono per eccezionali esigenze, in alcuni casi, indicare anche direttamente ed autonomamente una prescrizione normativa in tema di circolazione stradale, senza che occorra la preventiva ordinanza dell'ente proprietario della strada o dell'autorità competente, che imponga l'obbligo o il divieto.

    Cass. pen., sez. IV, 23 luglio 1981, n. 7385 (ud. 23 febbraio 1981, n. 434), Vassallo, in Arch. giur. circ. 1982, 110.

@b) Interpretazione della segnaletica

Il significato delle prescrizioni indicate dai segnali stradali legittimamente apposti in base ai provvedimenti delle Autorità competenti, deve essere interpretato non solo in base al loro astratto simbolismo formale, ma anche alla concreta situazione dei luoghi. L'accertamento degli obblighi corrispondenti alla segnaletica della circolazione su un determinato tratto di strada è un accertamento di fatto, come tale insindacabile in Cassazione. (Caso di una serie di segnali che in prossimità di un bivio attribuiscono la precedenza ai veicoli che imboccavano una delle due direzioni: questione diretta a stabilire in quale delle due direzioni spettasse la precedenza e decisione del giudice di merito, in base alla considerazione della topografica delle strade e della collocazione dei segnali.

    Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 1965, Fabris.

@c) Illegittimità del segnale. Responsabilità del conducente in caso di violazione

La situazione di illegittimità attinente l'irregolare apposizione di un segnale stradale esonera il conducente di un veicolo - nel caso di violazione della relativa prescrizione - dalla responsabilità contravvenzionale. (Fattispecie in tema di mancato rispetto della prescrizione di divieto di sosta nascente da un segnale ubicato in maniera anomala e fuori dal campo visivo del conducente).

    Pret. civ. Salerno, sez. dist. Eboli, 28 aprile 1994, Colucci c. Prefettura di Salerno, in Arch. giur. circ. 1994, 1175.

I cartelli stradali (la cui collocazione e rimozione rientra tra gli obblighi degli enti proprietari delle strade, che decidono secondo una discrezionalità tecnica, cioè secondo le ritenute esigenze della circolazione) debbono essere osservati da tutti gli utenti della strada, senza possibilità da parte loro di censurarne la legittimità; ciò sia perché gli atti amministrativi debbono presumersi legittimi e sono dotati, quindi, di forza esecutiva, sia per evitare che l'altrui affidamento nella legalità della segnaletica generi situazioni di pericolo.

    Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 1987, n. 10203 (ud. 9 giugno 1987), Grillo.

In tema di circolazione stradale, la situazione di illegittimità attinente l'irregolare apposizione di un segnale stradale se, nel caso di violazione della relativa prescrizione, esonera dalla responsabilità contravvenzionale (ovvero d'illiceità amministrativa), non esclude la responsabilità per delitto colposo, ove l'inosservanza dell'obbligo dettato dal segnale si sia posta come concausa dell'evento penalmente sanzionato.

    Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1989, n. 3594 (ud. 7 aprile 1988), Parisi.

In tema di reato colposo, verificatosi nel corso della circolazione stradale, sussiste la responsabilità del conducente di veicolo ogni qualvolta non abbia ottemperato all'obbligo di uniformare la sua condotta di guida alla segnaletica stradale, essendo irrilevante il fatto che la segnaletica stessa sia o meno formalmente legittima.

    Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 1986, n. 10076 (ud. 23 giugno 1986), Merola.

I segnali stradali debbono essere osservati anche se illegittimi, sotto il profilo dell'obbligo della comune prudenza, per evitare che l'altrui affidamento nella legittimità dellePage 166 segnalazioni generi situazioni di pericolo. È infatti norma di comune prudenza prevedere che la circolazione dei veicoli si effettui nel modo prescritto dai segnali e che gli altri utenti della strada facciano affidamento sull'osservanza degli obblighi relativi e conformino a tale affidamento il proprio comportamento.

    Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 1982, n. 9584 (ud. 5 ottobre 1982), Menzione.

In tema di circolazione stradale, la mancata osservanza di cartelli segnalatori cui difetti la legittimità non costituisce causa di responsabilità contravvenzionale. (Fattispecie in tema di inosservanza del divieto indicato con cartello apposto in mancanza di relativa ordinanza).

    Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 1981, n. 940 (ud. 21 novembre 1980, n. 1919), Cottone, in Arch. giur. circ. 1981, 328.

@d) Gerarchia tra segnaletica diversa

I segnali posti sulla carreggiata hanno valore autonomo e non già sussidiario della segnaletica verticale onde, anche in assenza di cartelli, essi hanno efficacia vincolante...

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