La rappresentanza in assemblea e il conflitto di interessi

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine755-757

Page 755

  1. - A norma dell'art. 67, comma 1, disp. att. c.c., ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante.

    Il condomino si può, quindi, far rappresentare, attraverso delega, all'assemblea convocata dall'amministratore.

    In difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato con la conseguenza che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega (Cass. 26 aprile 1994 n. 3952, Arch. loc. 1994, 787).

    In tema di condominio negli edifici, non sono previste, per altro, le rigorose disposizioni concernenti la rappresentanza statuite in materia di società per azioni dall'art. 2372 c.c., secondo il nuovo testo introdotto dall'art. 8 della L. 7 giugno 1974 n. 216.

    Le regole del mandato devono, quindi, essere intese con una certa larghezza, secondo il chiaro intendimento legislativo di agevolare, ovviamente con il rispetto dei principi, il funzionamento dell'assemblea dei condomini.

  2. - La forma della delega non deve essere necessariamente scritta.

    Il potere rappresentativo conferito dal condomino ad altro soggetto per la partecipazione all'assemblea condominiale, qualora riguardi affari di ordinaria amministrazione, può essere attribuito anche verbalmente, e la prova dell'esistenza dell'oggetto e dei limiti del mandato può essere acquisita con ogni mezzo. Pertanto, non è richiesta la forma scritta per la rappresentanza di un condomino nell'assemblea, nel caso in cui questa abbia per oggetto l'approvazione delle tabelle millesimali, in quanto tale approvazione, quale atto di mera natura valutativa del patrimonio, ai limitati effetti della distribuzione del carico delle spese condominiali, nonché della misura del condominio, non è idonea a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti (Cass. 27 marzo 1998 n. 3251; Cass. 28 giugno 1979 n. 3634, Arch. loc. 1979, 398, Arch. civ. 1980, 46; Cass. 25 luglio 1978, n. 3719).

  3. - La legge non pone alcun limite al numero delle deleghe che si possono conferire ad un solo soggetto, salvo la validità ed efficacia delle limitazioni regolamentari.

    La modifica del regolamento condominiale, non contrattuale, adottato con la deliberazione della maggioranza dei partecipanti al condominio, nel senso di limitare il potere dei condomini stessi di farsi rappresentare nelle assemblee, riducendolo a non più di due deleghe, conferite ad altri partecipanti alla comunione per ogni assemblea, non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenire in questa a mezzo di rappresentante, ma regola l'esercizio di quel diritto inderogabile a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente (artt. 67, comma primo, e 72 disp. att. c.c.). In tal senso Cass. 29 maggio 1998 n. 5315.

    Più in particolare la clausola del regolamento di condominio, che limita il potere di rappresentanza dei condomini in assemblea nel senso che possa essere esercitato solo tramite determinate persone (nella specie: parenti o altro condomino), non contrasta con la normativa sul diritto inderogabile del condomino di farsi rappresentare in assemblea (artt. 67 e 72 disp. attuaz. c.c.) in quanto la stessa non è ostativa della regolamentazione di tale diritto quanto alle concrete modalità di esercizio. Tale regola, di natura contrattuale (incidente, così, nella sfera dei diritti ed obblighi propri di ciascun condomino), assoggetta tutti i condomini che l'hanno accettata ad un vinculum iuris negoziale avente forza di legge e, perciò, suscettibile di essere sciolto senza il consenso unanime degli interessati (Cass. 11 agosto 1982 n. 4530, Arch. loc. 1982, 656. Contrario Trib. Fermo 4 marzo 1983, Arch. loc. 1983, 741).

    Le norme del codice civile sul condominio degli edifici (in particolare art. 1138 c.c.) disciplinano solo sommariamente quello che deve essere il contenuto del regolamento lasciando ai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT