Randagismo sull'autostrada: responsabilità del proprietario/gestore e onere della prova in caso di sinistro

AutoreAlessandro Grisley
CaricaDottore in giurisprudenza, Assuntore rischi assicurativi
Pagine738-739

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La sentenza del Giudice di pace di Marigliano, consolidando un filone giurisprudenziale affermatosi negli ultimi anni 1, ha per oggetto la condanna, in solido con la compagnia assicuratrice Assitalia, della Società Autostrade Spa che, nella sua qualità di proprietario nonché gestore della sede stradale, è responsabile in maniera piena ed esclusiva, dei danni causati ai veicoli in transito conseguenti a difetto di manutenzione dell'autostrada stessa.

Preliminarmente all'analisi della questione di merito, è opportuno rilevare che, anche in questo caso, la puntuale osservanza dell'onere previsto dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Come noto, la ratio sottesa alla norma in questione, una delle più travagliate dell'intera legge sull'assicurazione obbligatoria e per questo sottoposta più volte al vaglio della Corte costituzionale 2, è costituita da ragioni di politica giudiziaria e di economia processuale. Concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi di sessanta giorni prima di chiamarlo in giudizio, significa, come già intuito in sede di lavori preparatori al testo in questione, facilitare le procedure di risarcimento stragiudiziale, restringere il contenzioso ed evitare l'aggravamento dei costi di gestione 3. Il tutto con un riflesso positivo sia per l'intero comparto assicurativo, sia per gli assicurati, portatori di un interesse legittimo a pagare premi contenuti e tecnicamente corretti 4.

Ebbene, proprio per le ragioni sopra esposte, la giurisprudenza ha affermato che l'onere della richiesta ex art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, debba essere esteso anche al caso di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, fermo restando che esso grava non sul convenuto chiamante, ma sempre sull'attore che estende la domanda 5.

Superate le questioni di rito in ordine alla proponibilità e all'ammissibilità della domanda, i motivi su cui l'organo giudicante fonda la sentenza di condanna possono essere riassunti nel seguente modo: sono innanzi tutto escluse, in un caso implicitamente nell'altro esplicitamente, le presunzioni di responsabilità e di corresponsabilità previste rispettivamente a carico del proprietario dell'animale (art. 2052 c.c.) e dell'attore nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c.). Nel primo caso, la mancata presenza sul corpo dell'animale (´un cane di taglia medio-grossa che invadeva il centro della corsia di marciaª) di una medaglia o di un tatuaggio che consentisse l'identificazione del proprietario, esclude che si possa applicare all'evento, la fattispecie indicata. Nel secondo caso, come confermato dalla testimonianza orale, la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto ed il danno prodotto, unita alla scarsa visibilità dei luoghi ed alla totale assenza di qualsiasi addebito da sollevare a carico dell'attore circa la sua condotta, esclude la presunzione di corresponsabilità.

La questione di merito è incentrata principalmente sull'obbligo di manutenzione che fa capo all'ente proprietario e gestore della sede stradale dal cui mancato adempimento, rectius rispetto, scaturisce una responsabilità che la giurisprudenza dominante qualifica di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con conseguente inappliabilità al caso, della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia). Ai fini della responsabilità stessa, infatti, a parte un orientamento minoritario 6, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che ´... il pagamento del pedaggio non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria (tassa) imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio (Cass. 9 febbraio 1981 n. 800 e 18 marzo 1971 n. 779) 7. Nessuna custodia, inoltre, può essere esercitata perché il bene in questione (la sede stradale N.d.A.) è oggetto di uso diretto e generale da parte degli utenti ed ha un'estensione tale da non consentire una vigilanza idonea ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo 8.

Ci troviamo, comunque, di fronte a due elementi (la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte dei terzi) che, come evidenziato dalla Consulta 9, ... costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo; la quale...

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