PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2009 - Iscrizione della denominazione «Radicchio di Verona» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2 febbraio 2009, la denominazione «Radicchio di Verona» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, e' iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Radicchio di Verona», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Radicchio di Verona», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Radicchio di Verona», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE

GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) «RADICCHIO DI VERONA»

Art. 1.

Denominazione

La Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Radicchio di Verona» e' riservata alla produzione orticola che risponde alle condizioni ed ai requisiti di qualita' stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La IGP «Radicchio di Verona» e' attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle Compositae, genere Cichorium, specie inthybus, varieta' «Rossa di Verona precoce e tardiva».

Il «Radicchio di Verona» si distingue in «tipo precoce» e «tipo tardivo» e si distingue per i seguenti caratteri:

foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, e' di colore bianco;

per il «tipo tardivo», dopo l'intervento di forzatura ed imbianchimento, le foglie acquisiscono la tipicita' di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo;

il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il «tipo precoce» e di 100-300 grammi per il «tipo tardivo»; viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di lunghezza non superiore a 4 cm e di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

Al momento della immissione al consumo, il «Radicchio di Verona» IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicita', dovra' presentare...

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