CIRCOLARE 2 febbraio 1999, n.2 - Raccolto 1999 - P.A.C. Seminativi - Modalita' di compilazione e presentazione delle domande di sostituzione (art. 9 reg. (CE) n. 1765/92). I. Premessa

Con le circolari ministeriali n. D/1289/95 e n. D/830/98 sono

state fissate le condizioni di ammissibilita' al regime dei "seminativi" dei terreni in precedenza non elegibili.

Il produttore che voglia richiedere l'ammissione alla compensazione al reddito per superfici originariamente non ammissibili deve presentare all'A.I.M.A. una richiesta formulata sul modello pubblicato nella circolare MiPA n. D/830/98.

Con la presente circolare l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni per una corretta compilazione della domanda onde evitare che nel corso dell'istruttoria possano esservi impedimenti all'accoglimento della domanda o che venga inficiato il successivo pagamento dell'aiuto per la compensazione al reddito.

  1. Controlli amministrativi.

    L'A.I.M.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3587/92 della Commissione) tutte le domande pervenute.

    In particolare, occorre accertare che la domanda di sostituzione

    sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata con la documentazione richiesta; sia stata firmata dal titolare della domanda; sia stata depositata all'A.I.M.A. entro il termine fissato; sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto che deve esistere tra la superficie che si richiede di ammettere e quella che si intende sostituite.

  2. Anomalie formali.

    III.I. Termine di presentazione.

    La data di deposito delle domande all'A.I.M.A., riferite alle domande P.A.C. per il raccolto 1999, e' il 19 febbraio 1999.

    Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare Ministeriale n.

    D/830 del 10 dicembre 1998 che impegna l'azienda a notificare l'esito negativo ai produttori entro sessanta giorni, si precisa che il termine di deposito di tutte le domande deve intendersi unificato alla data del 19 febbraio 1999, ivi comprese quelle presentate in precedenza e non rettificate alla luce delle ulteriori disposizioni recate dalla circolare MiPA, nonche' da quelle contenute nella presente circolare.

    III.II. Firma.

    La sottoscrizione della domanda e' requisito indispensabile per l'approvazione del piano di sostituzione.

    La mancata apposizione della firma comporta il rigetto della domanda.

    La firma del produttore, apposta nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 127, non deve essere autenticata se apposta in presenza di un funzionario A.I.M.A. o se presentata allegando una copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore in corso di validita'.

  3. Anomalie anagrafiche.

    E' necessario indicare con precisione gli estremi identificativi dell'azienda e dell'eventuale rappresentante legale, riportando i dati indicati sul tesserino di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale e facendo attenzione all'esatta denominazione dell'azienda.

    I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.

    IV.I...

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