LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 9 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 10 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2006

  1. L'art. 2 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34, recante 'Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo' e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2. (Limiti di raccolta). - 1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo e' determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

  2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpo-foro, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

    1. Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;

    2. Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm 4;

    3. Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm 3;

    4. Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;

    5. Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm 5.

  3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario e' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006

  4. L'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3. (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei). - 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, e' subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla provincia competente, valido sull'intero territorio regionale.

  5. Il tesserino puo' essere di:

    1. Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;

    2. Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive, nonche' i soci di cooperative agricole e forestali;

    3. Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.

  6. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta', su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potesta'. La richiesta in carta semplice va corredata da:

    1. copia di attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'art.

      3-bis;

    2. due foto formato tessera, di cui una autenticata;

    3. copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5;

    4. fotocopia del documento di identita'.

  7. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2, lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lettera b).

  8. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:

    1. attestato di idoneita' all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;

    2. autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;

    3. documentazione fiscale di vendita funghi riferita all'anno precedente la richiesta;

    4. certificato di residenza.

  9. I tesserini A, B, C, predisposti dalle province, sono conformi a modelli regionali determinati dalla Direzione regionale agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti disposizioni, senza la frequenza al corso di cui all'art. 3-bis, comma 1, al termine della validita' quinquennale dello stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'art. 3-bis, comma 7.

  10. Il tesserino deve contenere:

    1. numerazione progressiva;

    2. data di rilascio;

    3. dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;

    4. spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;

    5. spazio per eventuali annotazioni;

    6. gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.

  11. Chiunque sia in possesso di piu' di un tesserino e' perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.

  12. Ai minori di anni quattordici e' consentita la raccolta, purche' accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la responsabilita' del controllo sull'attivita' di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

  13. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneita' alla raccolta.

  14. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

  15. La provincia comunica annualmente ai comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1.

  16. L'autorizzazione di cui al presente articolo non e' necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno e' sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: 'Art. 3, comma 13, legge regionale n. 34/2006' ed ha validita' per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve, comunque...

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