Quorum costitutivo e deliberativo per la nomina e la conferma dell

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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In ambito condominiale, le deliberazioni adottate dall'asssemblea non possono prescindere, per la loro validit‡, del rispetto sia del quorum costitutivo sia del quorum deliberativo previsti dalla legge. A tale regola non si sottrae ovviamente la nomina (e la revoca) dell'amministratore di condominio, disciplinata dall'art. 1156 del codice civile.

Tale disposizione prevede, in particolare, che la deliberazione in argomento sia assunta, anche in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi o almeno la met‡ del valore dell'edificio. La stessa norma, tuttavia, nulla dispone circa il quorum necessario, sempre in seconda convocazione, perchÈ l'assemblea si possa considerare regolarmente costituita e dunque legittimata al'adozione della delibera.

Sul punto, pertanto, occorre far riferimento a quanto stabilito dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Cassazione con sentenza n. 5952 del 26 aprile 1994 (ma negli stessi termini si veda anche Cass., sent. n. 901 del 9 febbraio 1980).

Tale pronuncia precisa innanzitutto - perchÈ cosÏ fa ´chiaramente intendereª la norma - che, in seconda convocazione, l'assemblea di condominio Ë validamente costituita con la stessa maggioranza richiesta dal terzo comma dell'art. 1156 c.c. per la regolare approvazione delle delibere (con tanti condomini, cioË, che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edifcio e un terzo dei partecipanti al condominio).

La citata sentenza chiarisce, poi, che lo stesso principio trova applicazione anche per le materie di...

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