Questioni varie in tema di costituzione dell'ente nell'ambito del D.L.vo n. 231 del 2001

AutoreDomenico Potetti
Pagine255-260
255
Arch. nuova proc. pen. 3/2013
Dottrina
QUESTIONI VARIE IN TEMA
DI COSTITUZIONE DELL’ENTE
NELL’AMBITO DEL D.L.VO
N. 231 DEL 2001
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Introduzione. Atto di costituzione e diritto di difesa. 2. La
rappresentanza del difensore dell’ente costituitosi ma non
comparso. 3. L’impedimento a comparire. 4. La citazione
dell’ente. 5. Formalità della nomina del difensore dell’ente.
6. E’ possibile che l’ente e l’imputato siano difesi dallo stesso
difensore?.
1. Introduzione. Atto di costituzione e diritto di difesa
Mentre l’imputato partecipa al procedimento penale,
e alle relative udienze, in virtù della sua sola esistenza e
presenza f‌isica, per l’ente il legislatore ha previsto un atto
formale di costituzione.
Si tratta di un’incoerenza interna al D.L.vo n. 231 del
2001, perché da un lato ivi si prevede che all’ente si ap-
plicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in
quanto compatibili (art. 35), poi però nell’art. 39 si pre-
vede in particolare che l’ente che intende partecipare al
procedimento si costituisce depositando nella cancelleria
dell’autorità giudiziaria procedente una dichiarazione
contenente a pena di inammissibilità gli elementi ivi
previsti (analogamente alla parte civile e al responsabile
civile: artt. 78 e 84 c.p.p.).
Questa confusione che caratterizza il ruolo dell’ente,
sospeso fra la f‌igura dell’imputato e quella delle parti ac-
cessorie civili del processo penale, è foriera di potenziali
equivoci.
Conviene sgomberare subito il campo da uno (forse
il più importante) di essi, e dire chiaramente che l’atto
di costituzione di cui all’art. 39 cit. non è condizione per
l’esercizio del diritto di difesa dell’ente, come invece acca-
de per le parti del suddetto rapporto civile (parte civile e
responsabile civile), accessorio al processo penale.
Infatti la mancata costituzione dell’ente provoca la sua
contumacia (art. 41 del D.L.vo), e cioè uno status che,
secondo il codice di rito penale (applicabile anche nel
processo agli enti: art. 34 del D.L.vo) non elide ovviamente
l’esercizio del diritto di difesa (1).
Inoltre, l’art. 40 del D. L.vo, prevedendo che l’ente che
non ha nominato un difensore di f‌iducia o ne è rimasto
privo è assistito da un difensore di uff‌icio, dimostra ulte-
riormente l’ineludibile necessità che l’ente sia difeso, a
prescindere dalla sua formale costituzione.
A tale proposito si noti che il riferimento dello stesso
art. 40 (con conseguente nomina del difensore d’uff‌icio)
ai casi di mancata nomina di un difensore di f‌iducia (“che
non ha nominato un difensore di f‌iducia”) equivale al rife-
rimento ai casi di mancata costituzione dell’ente.
Infatti, la costituzione formale dell’ente comprende, a
pena di inammissibilità, la nomina del difensore di f‌iducia
(v. art. 39, commi 2 e 3, del D.L.vo).
2. La rappresentanza del difensore dell’ente costituitosi
ma non comparso
Risolta facilmente la questione più pressante, altre ve
ne sono in tema di costituzione dell’ente.
Il quarto comma dell’art. 39 cit. prevede che quando
non compare il legale rappresentante, l’ente costituito é
rappresentato dal difensore.
Si tratta di un effetto tipico del formale atto di costitu-
zione previsto dallo stesso art. 39.
La disposizione è analoga a quella contenuta nel com-
ma secondo dell’art. 420 quinquies c.p.p., secondo il quale
l’imputato che, dopo essere comparso (e quindi dopo
essersi “costituito”, dato che per l’imputato non è previ-
sto un formale atto di costituzione), si allontana dall’aula
di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal
difensore.
Proprio il quarto comma dell’art. 39 cit. pone però
l’ulteriore questione se il difensore che rappresenta l’ente
costituito (2), ma non comparso a mezzo del suo rappre-
sentante legale, abbia anche il potere di compiere gli atti
c. d. personalissimi.
Si è infatti rilevato (3) che l’art. 39, comma 4, del
D.L.vo non specif‌ica quali sono i poteri che il difensore può
esercitare nel caso di mancata comparizione del legale
rappresentante dell’ente.
A proposito degli atti c. d. personalissimi, la questione
è quindi se il difensore sia vincolato dai limiti f‌issati nella
procura speciale a lui eventualmente conferita (in questo
caso, di conseguenza, gli sarà inibita la possibilità di com-
piere atti esclusivamente personali, come ad esempio la
richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento, salvo

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