Questioni in tema di notificazioni penali

AutoreDomenico Potetti
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@1. La prima notificazione all'imputato non detenuto (art. 157 c.p.p.).

Dall'attenta lettura dei commi 1 e 2 dell'art. 157 c.p.p. si desume che il legislatore ha previsto, nell'ambito delle ivi indicate formalità di notifica, un ordine gerarchico decrescente, e cioè:

- la consegna di copia dell'atto alla persona; - in subordine: la consegna della copia presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro, a persona convivente, al portiere o chi ne faccia le veci (per il portiere occorre anche la conferma per raccomandata, di cui al comma 3);

- in ulteriore subordine: la consegna della copia ad una delle predette persone presso la temporanea dimora o recapito.

A tale proposito si è ritenuto in giurisprudenza che la mancanza dell'indicazione della convivenza nella relazione dell'ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell'atto non è in sè causa di nullità della notificazione.

Detta mancanza incide però sulla presunzione dell'esistenza del rapporto voluto dalla legge tra destinatario dell'atto e persona che lo riceve materialmente, affievolendola senza escluderla, posto che la consegna sia avvenuta a persona rinvenuta nell'abitazione del destinatario.

In tale ipotesi l'esistenza di un rapporto di convivenza, anche se temporaneo, può essere desunta da ulteriori elementi, come i rapporti familiari tra chi abita nella casa e il consegnatario 1.

A proposito della suddetta progressione gerarchica delle forme di notificazione, di cui prima si è detto, è importante rilevare che non sono consentiti salti o scorciatoie.

Si è infatti ritenuto che il ricorso all'ultima delle soluzioni, e cioè alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale (accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, c.p.p.) sia possibile solo dopo aver percorso inutilmente tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare dopo aver tentato la notifica mediante consegna personale, ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa, luoghi la cui indicazione non è alternativa (e quindi vanno tutti sottoposti a tentativo di notifica).

L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica ex art. 171 lett. d) c.p.p. (per violazione delle disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia) che, inficiando il procedimento della vocatio in ius ed incidendo sulla citazione a giudizio, ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p. (comma 1: omessa citazione dell'imputato) 2.

Per il caso in cui le persone indicate nel comma primo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, il comma settimo dello stesso art. 157 c.p.p. prevede il c.d. doppio accesso, con il congruo distacco temporale e la diversità di orario previsti dall'art. 59 att. c.p.p., finalizzati ad aumentare le probabilità di successo della notifica, evitando assenze momentanee o abitudinarie.

A proposito delle conseguenze della violazione della disciplina del secondo accesso vi sono tesi diverse.

Secondo una prima tesi, poiché l'art. 59 n. att. c.p.p. stabilisce che, nel caso di notificazione all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario debba, quando sia impossibile la notifica al primo accesso, ripetere l'accesso medesimo in uno dei giorni successivi, ed in orari diversi da quello del primo accesso, l'inosservanza di tale disposizione da parte dell'ufficiale giudiziario rende irregolare la notifica e, se impedisce all'interessato il conseguimento dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale, compromette l'esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo.

In questa occasione la Corte giudicava di una fattispecie in cui l'imputata, agli arresti domiciliari con permesso di lavoro dalle ore 8 alle ore 16, era stata giudicata in contumacia, dopo che l'ufficiale giudiziario aveva tentato la notifica del decreto di citazione due volte ma sempre di mattina, quando la stessa si doveva trovare sul posto di lavoro, come impostole dal provvedimento restrittivo.

La Corte di cassazione ritenne che la prevenuta non dovesse essere dichiarata contumace (ritengo che la notifica dovesse essere considerata affetta da nullità generale, ai sensi dell'art. 178 comma 1, lett. C, per violazione di norme concernenti l'intervento dell'imputato), con conseguente nullità assoluta ex art. 179, comma primo, c.p.p. del giudizio (evidentemente per omessa citazione dell'imputato), anche perché l'imputata, per la misura coercitiva applicatale, non poteva recarsi all'ufficio postale a ritirare il plico, come da avviso affisso alla porta 3.

Secondo altra ed opposta tesi, qualora, in caso di impossibilità di consegna dell'atto a mani dell'impu-Page 534tato o alle altre persone indicate nell'art. 157 c.p.p. si proceda alla notificazione secondo la formalità del deposito nella casa comunale, la mancata previa effettuazione di nuove ricerche dell'imputato, prescritta dal comma settimo del citato articolo, costituisce una mera irregolarità, non rientrando tale ipotesi in quelle di nullità contemplate dall'art. 171 c.p.p. 4.

Quest'ultima tesi non sembra essere convincente, almeno perché, al di là della previsione dell'art. 171 c.p.p., occorre risolvere prima la questione della presunta esistenza di una nullità generale, ai sensi dell'art. 178 lett. c) del c.p.p.

Tuttavia, anche sotto quest'ultimo profilo, la tesi della non esistenza della nullità pare essere stata condivisa da Corte cost. 135-00 5, la quale ritenne che costituisce sufficiente garanzia il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, ai sensi dell'art. 157 u.c. c.p.p., unitamente alla garanzia ulteriore consistente nel dettato dell'art. 420 bis c.p.p. (che prevede il rinnovo della notifica per provata o probabile mancata conoscenza della citazione).

Questioni importanti si pongono anche in riferimento all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. il quale, com'è noto, prevede una procedura residuale di notificazione (deposito nella casa comunale, affissione alla porta, raccomandata dal cui ricevimento decorrono gli effetti della notifica).

Un problema da risolvere è quello del cosa fare quando la raccomandata suddetta non risulti essere stata ritirata dall'imputato.

A questo proposito torna utile quanto affermato dalla Cassazione, secondo la quale gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare ad libitum 6.

Il principio è, in pratica, il seguente: la notifica dell'art. 157 u.c. c.p.p. non si perfeziona necessariamente con la materiale ricezione della raccomandata, ma anche con il compimento delle sole formalità previste dalla relativa disciplina postale, compresa la compiuta giacenza.

Infatti, si è anche affermato che, pur dovendosi prendere atto che la notifica effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. si perfeziona con la ricezione della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, tuttavia, nel caso di omessa consegna della stessa (per mancanza od inidoneità della persona normativamente individuata), l'art. 8 comma 2 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (le cui disposizioni si applicano, in quanto compatibili alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari: v. art. 10 della stessa legge) prevede alcuni adempimenti formali a carico dell'ufficiale postale, che deve darne atto nella ricevuta di ritorno che accompagna la raccomandata.

Lo stesso, infatti, deve provvedere all'affissione di avviso alla porta di ingresso dell'abitazione del destinatario, ovvero alla immissione dell'avviso stesso nella sua cassetta postale.

Tali adempimenti, raccordandosi con quelli espletati dall'organo notificatore, formano una unità indissolubile, finalizzata alla conoscenza legale dell'atto da parte dell'interessato, e nessuna presunzione può supplire alla loro assenza 7.

Restando nell'ambito delle connessioni con la forma residuale di notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. è utile dire che, quanto alla relazione fra le forme ordinarie di notifica di cui all'art. 157 c.p.p. e la notifica all'imputato detenuto si è ritenuto che è valida la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, anche se detenuto, eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo, c.p.p., mediante deposito dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora, il consegnatario della comunicazione sia la moglie convivente che accetta l'atto e lo stato di detenzione non risulti dal processo.

La notificazione all'imputato detenuto per altra causa è nulla, infatti, soltanto se effettuata con il rito degli irreperibili, che richiede una completa e articolata indagine, anche presso l'amministrazione penitenziaria centrale, dalla quale non può non risultare lo stato di detenzione del soggetto 8.

Orbene, a parte quest'ultima notazione della Cassazione (il richiamo all'ultimo comma dell'art. 156 c.p.p. non mi sembra molto significativo), ritengo che l'argomento vada sviluppato come segue, e cioè: da un lato la disciplina di cui all'art. 156 c.p.p. prevale, per la sua specialità, sulle generali forme di notificazione (comprese quelle previste dall'art. 157 c.p.p.); dall'altro, a temperamento di questo principio, è ragionevole ritenere che la prevalenza del suddetto art. 156 cessa (per mancanza del presupposto conoscitivo essenziale per attivarlo) se lo stato di restrizione del destinatario della notifica non emerge dagli atti del procedimento in cui la notifica deve essere effettuata.

Riprendendo ora quanto sopra si è visto circa le vicende della raccomandata di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p., in relazione al già visto art. 10 della L. n. 890 del 1982, introduciamo un problema ulteriore: si...

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