Questioni Sparse In Tema Di 'Contestazioni A Catena' (Art. 297, Comma 3, C.P.P.)

AutoreDomenico Potetti
Pagine578-588
578
dott
6/2017 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
QUESTIONI SPARSE
IN TEMA DI “CONTESTAZIONI
A CATENA”
(ART. 297, COMMA 3, C.P.P.)
di Domenico Potetti
Abstract
Il tema della retrodatazione dei termini massimi cau-
telari è di eccezionale complessità e vastità. L’Autore si
propone di affrontarne alcuni, di signif‌icativa rilevanza
nell’applicazione pratica dell’istituto.
The theme of the backdating of the maximum expiry
date of the precautionary measures is of exceptional com-
plexity and vastness. The Author seeks to address some of
them, of signif‌icant importance in the practical applica-
tion.
SOMMARIO
1. Per i fatti non connessi, rileva la richiesta cautelare o la
successiva ordinanza?. 2. La questione della “imputazione più
grave”. 3. Signif‌icato dell’espressione “medesima misura”. 4.
Se la “medesima misura” debba necessariamente essere cu-
stodiale. 5. La retrodatazione si applica solo alla fase delle
indagini preliminari. 6. Retrodatazione e ordinanza emessa
da giudice incompetente.
1. Per i fatti non connessi, rileva la richiesta cautelare
o la successiva ordinanza?
Com’è noto, il tema delle “contestazioni a catena” e
della conseguente retrodatazione dei termini cautelari,
pur essendo previsto nella sostanza solo dal terzo comma
dell’art. 297 c.p.p., è di straordinaria complessità e vastità.
Nel presente lavoro non coltiviamo quindi alcuna (ir-
ragionevole) pretesa di trattare tutti i vari aspetti di que-
sto tema, ma solo quella (ben piĂą modesta) di proporre
qualche utile soluzione per alcuni dei problemi evocati dal
suddetto complicatissimo terzo comma.
Una prima questione è connessa al dispositivo della
Com’è noto, la Corte costituzionale con quella sentenza
dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma
3, c.p.p., nella parte in cui non si applicava anche a fatti
diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per
emettere la nuova ordinanza erano giĂ  desumibili dagli atti
al momento dell’emissione della precedente ordinanza.
Dalla lettura della motivazione (oltre che del disposi-
tivo) della suddetta sentenza risulta chiaro che i giudici
della Consulta (pur non prendendo in esame la diversa
tesi di seguito indicata) fanno costante riferimento, ap-
punto, al momento dell’emissione della precedente ordi-
nanza cautelare, e non invece al momento della richiesta
corrispondente (e ovviamente precedente) del pubblico
ministero.
La Cassazione aveva invece affermato che in tanto pote-
va avere luogo la retrodatazione nei casi de quibus, allora
non espressamente previsti dall’art. 297, comma 3, c.p.p.,
in quanto gli indizi originariamente a disposizione dell’au-
torità giudiziaria fossero già tali da consentire l’emissione
di un unico provvedimento (2), con la precisazione però
che la data in rapporto alla quale occorreva stabilire se
fossero stati acquisiti o no (tenuto conto anche del tempo
necessario alla loro elaborazione) gli elementi posti a base
dell’ordinanza successiva non era quella di emanazione
dell’ordinanza precedente, ma quella precedente in cui
era stata avanzata dal P.M. la relativa richiesta (3).
Quest’ultima precisazione cronologica non costituiva
un passaggio estemporaneo nella motivazione della sen-
tenza n. 3475 del 1994.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimitĂ  gli ele-
menti posti a base dell’ordinanza successiva erano cro-
nologicamente precedenti rispetto alla data di emissione
della prima ordinanza di custodia cautelare, ma erano
successivi alla data in cui il pubblico ministero aveva pre-
sentato la richiesta diretta ad ottenere l’emanazione di
detta ordinanza.
La Corte in tale evenienza valorizzava il principio
della (necessaria) domanda cautelare, di cui all’art. 291,
comma primo, c.p.p., secondo il quale “Le misure sono di-
sposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta
al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si
fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le
eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.”
Da tale presupposto normativo la Corte ricavava la re-
gola secondo la quale, come si è detto, in caso di pluralità
di ordinanze cautelari, al f‌ine di decidere se vi sia stata o
meno violazione del divieto delle “contestazioni a catena”,
la data da prendere come punto di riferimento per deci-
dere se fossero stati o meno acquisiti gli elementi posti
a base dell’ordinanza successiva non è quella nella quale
l’ordinanza precedente è stata emessa (cioè depositata in
cancelleria), ma quella in cui era stata avanzata (cioè de-
positata in cancelleria) dal pubblico ministero la relativa
richiesta.
Ad avviso di chi scrive la soluzione corretta della que-
stione come sopra illustrata è, nettamente, quella data
(sia pure senza particolari approfondimenti) nella sen-
tenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale.
L’interprete potrebbe anche limitarsi a prendere atto
del dispositivo della Corte costituzionale; e tuttavia qual-
che approfondimento appare opportuno (anche per pre-
venire eventuali incertezze, visto il precedente contrario
della Cassazione).
Per cominciare, la deduzione che la sentenza di legit-
timitĂ  n. 3475 del 1994 pone a base del suo insegnamento
manca del nesso logico fra premessa e conclusione.

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