TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2008 -, n. 24 - Testo del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell''an...

Art. 1.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'art. 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

    2. all'art. 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita',»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

    3. all'art. 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

    4. all'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

    5. all'art. 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. (( 1-bis. Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».))

    Riferimenti normativi:

    - Si riporta il testo degli articoli 7, 12, 13 e 14

    della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), come modificati dalla presente legge:

    Art. 7. - 1. Presso la Corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

    Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

    .

    Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al

    Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

    2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

    3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita', agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto, e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'art. 6.

    4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore.

    5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

    6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in

    Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

    7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.

    Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

    8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al

    Ministero degli affari esteri.

    .

    Art. 13. - 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e' costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'art. 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

    2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita' di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

    3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

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    Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

    2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

    3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

    a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

    b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

    c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

    1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

    2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

    3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

    4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di...

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