TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25 - Testo del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 12 maggio 2014, n. 75 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia.». (14A03677)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Avvalimento di soggetti terzi per l'attivita' di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia puo' avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita', selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ((1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l 'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico.)) 2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione ((dell'attivita' di cui al comma 1))...

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