Quesiti interpretativi concernenti l

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine313-315

    Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Uff. Legisl.

Page 313

Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l'attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.

In particolare, l'art. 13 - Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l'opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l'intero regolamento.

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

a) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell'immobile.

L'art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di «trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo» e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).

L'ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all'utilizzatore «copia della stessa documentazione» anche al soggetto che «utilizza a qualsiasi titolo l'immobile». Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell'articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l'originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.

Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell'atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.

Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990...

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