DECRETO 15 marzo 2012 - Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalita'' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing). (12A03600)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge n. 244 del 2007) ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 167, come modificato dall'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno o piu' decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, precisando che i suddetti decreti sono emanati tenendo conto:

  1. della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

  2. dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;

  3. della determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati;

    Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011) ed in particolare:

    - gli articoli 35 e 36 che prevedono la promozione e la gestione con altri Stati membri e Paesi terzi, sulla base di accordi internazionali, di progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, stabilendone i criteri e le modalita' di copertura dei relativi oneri;

    - l'articolo 37, commi da 1 a 5 che individuano le azioni e gli strumenti ulteriori a quelli resi disponibili dalla normativa nazionale, che le regioni e le province autonome possono utilizzare ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di sviluppo di energia da fonti rinnovabili, definiti in attuazione del predetto articolo 2, comma 167 della legge n. 244 del 2007, nonche' le modalita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali da parte del Ministro dello sviluppo economico;

    - l'articolo 37, comma 6, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del predetto articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, nonche' definite le modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con quanto previsto dal medesimo articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007;

    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e in particolare l'articolo 8, il quale, in l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, disciplina le modalita' con le quali il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica ed economica;

    Visto il Piano di azione nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (di seguito PAN), adottato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali e le misure al 2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e sviluppare quelli di energia da fonti rinnovabili, quantificando anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione nazionale, quali l'importazione di energia da altri paesi;

    Visto il decreto 5 maggio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con cui sono stati ridefiniti i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e gli obiettivi di potenza incentivabile al 2016;

    Visto lo studio preliminare effettuato dalla societa' ERSE - nell'ambito delle attivita' di ricerca sul sistema elettrico per il triennio 2009-2011 - e da ENEA, con cui e' stata individuata la metodologia per la ripartizione regionale dell'obiettivo nazionale sulle fonti rinnovabili ed e' stata proposta una prima ipotesi di ripartizione basata, tra l'altro, su una serie di dati regionali di consumo finale di energia prodotti da ENEA;

    Visti i risultati del successivo studio eseguito dalla societa' Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA (gia' ERSE), nell'ambito delle attivita' di ricerca sul sistema elettrico per il triennio 2009-2011, con il quale, con riferimento ai valori di produzione e consumo di energie rinnovabili in ciascuna regione e provincia autonoma, sono stati definiti gli attuali livelli, esaminati i potenziali e delineati i criteri di ripartizione degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

    Ritenuto che la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili fino al 2020 debba riguardare i soli settori dell'elettricita' e del calore e raffrescamento, poiche' l'aumento dei consumi di energia da fonti rinnovabili nei trasporti dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilita' dello Stato;

    Ritenuto altresi' che gli obiettivi nazionali indicati nel PAN rappresentano obiettivi minimi, che potranno essere integrati ed anche diversamente articolati nell'arco dei previsti aggiornamenti biennali, per tener conto del maggior apporto di alcune fonti, di eventuali mutamenti tecnologici cosi' come degli esiti del monitoraggio;

    Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella riunione del 22 febbraio 2012;

    Emana il seguente decreto:

    Art. 1

    Finalita'

    1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, definisce e quantifica gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

    2. Il...

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