Criteri e modalita' di attribuzione del contributo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291 - Tabella A, punto 9 - in materia di interventi per l'acquisto, la ristrutturazione o l'adeguamento strutturale delle sedi delle istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

L'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, d'ora in avanti citata con il solo riferimento ´leggeª, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, autorizza, per il triennio 2003-2005, la spesa per una serie di interventi individuati nella tabella A allegata alla stessa legge.

La presente circolare, emanata anche ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua i criteri e le procedure attraverso i quali assegnare la somma, pari ad Euro 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, prevista dal punto 9 della suddetta tabella e destinata ad interventi per l'acquisto, la ristrutturazione o l'adeguamento strutturale delle sedi delle istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Art. 1.

Destinatari dei contributi Requisiti e documentazione richiesti

  1. Possono accedere al contributo per l'acquisto, la ristrutturazione o l'adeguamento strutturale delle sedi, le istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, aventi i seguenti requisiti

    1. inserimento nella vigente tabella delle istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge n. 534/1996, emanata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2003; b) possesso, in caso di richiesta di acquisto della sede, di elementi idonei ad individuare l'immobile da destinare a sede, il prezzo richiesto, il nome del notaio che redigera' l'atto; c) possesso, in caso di richiesta per ristrutturazione o adeguamento della sede, di un progetto esecutivo, con relativo piano di spesa, debitamente approvato dalla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio (nel caso di edificio artistico-storico), redatto da un progettista abilitato.

  2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 sara' accertato sulla base della documentazione presentata dal legale rappresentante dell'ente interessato e di quella in possesso dell'amministrazione anche ad altro titolo ovvero con specifici, ulteriori accertamenti.

  3. In caso di ammissione al contributo nella ipotesi di cui al comma 1, lettera b), nell'atto definitivo di compravendita dovra' essere dichiarato che lo Stato contribuisce all'acquisto.

    Art. 2.

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