DECRETO 9 novembre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ´testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localiª;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante ´Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la difffisione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetaliª;

Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Ritenuto di dover adottare sul territorio nazionale specifiche misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;

Considerato che quasi tutte le piante attaccate da Rhynchophorus ferrugineus sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumita' dei cittadini;

Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica per la presenza di piante infestate da Rhynchophorus ferrugineus, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali e' stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;

Ritenuto di dover recepire la Decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella comunita' di Rhynchophorus ferrugineus;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Scopi generali

  1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

  2. La lotta contro l'insetto Rhynchophorus ferrugineus e' obbligatoria nel territorio della Repubblica taliana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.

    Art. 2.

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) ´organismo nocivoª: il coleottero curculionide Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;

    b) ´piante sensibiliª: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos lucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;

    c) ´zona di produzioneª: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che puo' essere considerato come una singola unita' produttiva o un'unica realta' aziendale. Questa puo' includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.

  4. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:

    a) ´zona insediamentoª: area in cui la diffusione dell'organismo nocivo e' tale che non si ritiene piu' possibile la sua eradicazione dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all'eliminazione dell'organismo nocivo. In tali zone sono adottate specifiche misure di contenimento secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

    b) ´zona infestataª: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si e' riscontrata la presenza dell'organismo nocivo su una o piu' specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all'eradicazione. E' considerata ´zona infestataª anche l'area perimetrale interna della zona di insediamento, della larghezza di un chilometro;

    c) ´zona cuscinettoª: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

    d) ´area delimitataª: l'area costituita...

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