DECRETO 7 febbraio 2011 - Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche. (11A02039)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Vista la decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Vista la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui e' identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Visto il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008);

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumita' pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco";

Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Rhynchophorus ferrugineus a quanto disposto dalla decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010;

Considerato che quasi tutte le piante attaccate da Rhynchophorus ferrugineus sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumita' dei cittadini;

Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica per la presenza di piante infestate da Rhynchophorus ferrugineus, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali e' stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta

Art. 1

Scopi generali

1 Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

  1. La lotta contro l'insetto Rhynchophorus ferrugineus e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.

    Art. 2

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;

    b) «vegetali sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;

    c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che puo' essere considerato come una singola unita' produttiva o un'unica realta' aziendale. Questa puo' includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.

  3. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:

    a) «zona infestata»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell'organismo nocivo e' stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

    b) «zona di contenimento»: zona infestata per la quale i risultati dei...

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