Il pubblico ministero nel processo penale tedesco

AutoreGiuseppe Luigi Fanuli
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@1. Principi generali del processo penale in Germania.

Nel sistema tedesco, analogamente a quello italiano, la «Carta fondamentale» (Grundgesetz, GG), disciplina la categoria dei diritti fondamentali e alcuni principi in tema di giurisdizione. La Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht, o BverfG), ha affermato chiaramente che il diritto processuale penale può essere oggetto di Verfassungsteschwerde, vale a dire di ricorso di fronte alla Corte, ogni qualvolta il suo uso incida nei superiori diritti fondamentali della persona 1: la Corte, invero, è spesso intervenuta per discutere della legittimità costituzionale di talune misure coercitive specie con riguardo a quelle emanate per fronteggiare il fenomeno del terrorismo.

A parte la disposizione relativa all'autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati del Bundestag (art. 46), la Grundgesetz dedica alla «giurisdizione» (Rechtsprechung) tutto il capo IX (art. 92-104 GG).

Diversamente dal sistema italiano, come emerge dallo stesso titolo del capo in discorso, la Carta fondamentale non si occupa del rappresentante dell'accusa, ma solo dei giudici. In particolare, la Grundgesetz , dopo aver precisato funzione e composizione della Corte costituzionale federale e aver individuato le corti della giurisdizione ordinaria, precisa che i giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge, e che ogni decisione sulla loro carriera può essere assunta solo in forza di una decisione giudiziaria e per i motivi e con le forme stabilite dalla legge (art. 97 GG).

Il codice di procedura penale tedesco (die Strafprozessordnung, o StPO) risale al 1877, quando l'allora cancelliere Bismarck, ispirandosi al codice napoleonico, lo promulgò per lo Stato allora formatosi 2.

Anche la legge sull'ordinamento giudiziario (Gerichtverfassungsgesetz o GVG) risale al medesimo periodo. Oggi, come è noto, a seguito dell'unione alla Repubblica Federale dei territori della ex Repubblica Democratica Tedesca, le due leggi, insieme alla Carta fondamentale, sono in vigore in tutto il nuovo Stato.

Sebbene sia mancata una radicale riforma della struttura codicistica originaria, le numerose novelle intervenute hanno radicalmente modificato l'impianto iniziale del sistema processuale.

La procedura penale tedesca 3 ha ereditato dal modello francese un sistema di provenienza inquisitoria con alcuni innesti accusatori (der Anklagegrundsatz). Per quanto concerne, in particolare, la separazione delle funzioni di accusa e di giudizio, essa distingue gli organi istituzionali che le ricoprono: il pubblico ministero e i magistrati giudicanti.

Il diritto tedesco prescrive all'ufficio del pubblico ministero (dies Staatsanwaltschaft) di agire d'ufficio non appena sia constatato un reato. Si tratta dell'Offizialprinzip stabilito dal par. 152, I del codice di procedura penale. In altri termini, lo Stato gode, in via di principio, del monopolio dell'accusa. Va però aggiunto che tale principio non è assoluto, ammettendo, come si dirà, alcuni correttivi.

Strettamente legato al monopolio statale, il principio di legalità - das Legalitatprinzip - o di obbligatorietà dell'azione penale (der Verfolgungs-und Anklagezwang) si fonda sull'uguaglianza assoluta dei cittadini dinanzi alla legge penale: ai sensi del par. 152, II, StPO il pubblico ministero deve perseguire tutti i reati. Ciononostante tale regola - come si vedrà più approfonditamente nel seguito - concerne solo i crimini ed i delitti di una certa importanza. Ciò in quanto una deriva dovuta anche all'incremento della piccola delinquenza (die Bagatelldelikt) ha progressivamente sostituito, per una cospicua serie di reati, il principio di legalità con quello di «opportunità» dell'azione (das Opportunitatprinzip).

Conseguentemente, nei differenti settori, il pubblico ministero può risolversi per un'archiviazione discrezionale o condizionata.

Un'altra caratteristica della procedura penale tedesca è rappresentata dal principio dell'istruzione (das Instruktionprinzip, der Ermittungsgrundsatz) o principio della «verità materiale», il quale consente al giudice di istruire un caso e di formarsi un intimo convincimento senza essere vincolato dalle dichiarazioni raccolte in udienza. Più specificamente il giudice, ex par. 250 StPO, ascolta le parti e raccoglie gli elementi probatori suscettibili d'influire sulla decisione per fondare dunque il giudizio sulle prove raccolte in udienza; l'audizione di un testimone, di un complice dell'accusato o di un perito può, però, talvolta essere sostituita dalla lettura di un verbale delle precedenti dichiarazioni di costoro.

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Il che evidenzia la natura ibrida del processo tedesco (frutto di un complesso equilibrio tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio, tra oralità e scrittura, tra contraddittorio e accesso diretto alla prova da parte del giudice).

Principio comune agli altri ordinamenti è quello stabilito dal par. 261 StPO, secondo cui il giudice per risolversi a condannare, deve raggiungere un'intima convinzione, esente da dubbi (der Grundsatz der freien Beweiswardigung) ed il dubbio va a vantaggio dell'imputato.

Il procedimento ordinario di primo grado, sostanzialmente identico dinanzi a qualsiasi giurisdizione e per qualsiasi reato, si sviluppa attraverso tre snodi processuali: a) la fase preparatoria (das Vorverfahren), ossia l'inchiesta o l'indagine, che ha lo scopo di accertare se nei confronti dell'accusato possa essere ipotizzato un reato, sì da legittimare l'esercizio dell'azione penale; b) la fase intermedia (das Zwischenverfahren), nel corso della quale si effettua una sorta di «controllo» giudiziario sulla risoluzione, presa dal pubblico ministero nel corso della fase preparatoria, di esercitare l'azione penale per i fatti oggetto dell'inchiesta. Ove condivida le conclusioni del pubblico ministero, il tribunale convalida l'atto di accusa ed apre nello stesso momento la fase del giudizio, se risulta verosimile che l'accusato sarà condannato. Se invece la sua opinione è contraria l'azione penale è «interrotta», spettando in tal caso al pubblico ministero un diritto d'impugnazione; c) la fase del giudizio (das Hauptverfahren). Essa è imperniata sull'udienza dibattimentale, al termine della quale intervengono la decisione sulla colpevolezza dell'accusato e l'eventuale inflizione della sanzione. Più che una «lotta tra le parti» è la ricerca giudiziaria della verità a caratterizzare detta fase. L'organo giudicante vigila, comunque, sulla «parità delle armi» (die Waffengleichheit) tra l'accusato (che ha l'obbligo di comparire in udienza: il processo in contumacia è estraneo all'esperienza tedesca) e il pubblico ministero.

Una possibile variante dell'iter ordinario è rappresentata dal procedimento per decreto penale, che può essere scelto dal pubblico ministero al termine della fase preparatoria, o anche dopo l'apertura della fase del giudizio, qualora il delitto sia passibile soltanto di ammenda o al massimo di un anno di reclusione.

@2. Origini ed evoluzione storica dell'istituto del pubblico ministero nel sistema tedesco.

Lo Staatsanwalt, inteso quale organo pubblico d'accusa, stabilmente organizzato presso tutti i tribunali e da questi indipendente, è un istituto abbastanza recente nella storia del processo tedesco 4. Esso infatti è stato gradualmente introdotto in Germania nel secolo scorso, sul modello francese, in coincidenza con la formazione dello Stato moderno.

Nel processo inquisitorio tedesco era stata abolita ogni forma di accusa privata e pubblica, e tutte le funzioni processuali erano state accentrate nelle mani del giudice istruttore. Allorquando con la rivoluzione francese si diffusero anche in Germania gli ideali del processo accusatorio - con la separazione della funzione di accusa dalla funzione di decisione e l'affidamento di queste a due distinti soggetti, pubblico ministero e giudice - nell'ordinamento dei vari Stati tedeschi non si trovò un organo cui affidare la funzione di pubblico accusatore.

Si dovette così costruire l'istituto dal nuovo, derivandolo dal diritto francese.

Intorno all'anno 1860, comunque, quasi tutti i più grandi ed il maggior numero di piccoli Stati tedeschi avevano inserito nel proprio processo penale il pubblico ministero, quale ufficio gerarchico, burocratico, dipendente dal Ministro della giustizia. Ma le specifiche discipline emanate dai vari Stati si rivelarono del tutto insoddisfacenti, in quanto non solo frammentarie, ma anche sensibilmente differenti l'una dall'altra. Così, ad esempio, il monopolio dell'accusa penale era stato assicurato allo Staatsanwalt per tutti i reati soltanto in alcuni Stati, mentre in altri esso riguardava solo determinati reati, e, in altri ancora era del tutto escluso e si consentiva al giudice di promuovere d'ufficio l'azione penale.

Diversa era poi la disciplina dell'azione penale, la quale in alcuni Stati era informata all'Opportunitatsprinzip, mentre in altri il principio opposto della Legalitatsprinzip. Diverse, ancora, erano le funzioni concretamente svolte dallo Staatsanwalt, così come diversi erano i soggetti chiamati a svolgere tale ufficio, che, in alcuni Stati veniva svolto da funzionari appartenenti all'ordine giudiziario, mentre in altri per lo più da soggetti estranei a tale ordine.

La critica a tale caos legislativo non si fece, ovviamente, attendere e con essa la fioritura di un ampio movimento riformatore che, anche in conseguenza in certo senso naturale della formazione del Reich tedesco del 1871 sfociò nella c.d. legislazione unificatrice del 1877 la quale, mediante l'introduzione, tra l'altro, dell'Ordinamento processuale penale del Reich del 1º febbraio 1877 e della legge sull'ordinamento giudiziario del 27 gennaio 1877, uniformò l'applicazione del processo penale su tutto il territorio tedesco e regolò l'istituto dello Staatsanwalt in termini che - negli elementi caratteristici - sono sostanzialmente identici nell'attuale configurazione dell'istituto in questione.

Ma...

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